Manovra finanziaria della Provincia autonoma di Trento: le novità di maggior rilievo, le note informative e le disposizioni di maggior interesse per gli Enti locali

A cura di Daniele Passigli

Daniele Passigli 13 Gennaio 2022
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La “manovra finanziaria” della provincia di Trento è formata da tre leggi, quella che approva la “collegata” (la n. 21), la legge di “stabilità” (la n. 22) e la legge di bilancio (la n. 23), tutte pubblicate nel BUR 27 dicembre 2021.

Quelle che qui interessano sono alcune disposizioni contenute nelle prime due leggi, e toccano trasversalmente materie di interesse comune come l’urbanistica e i contratti pubblici nonché direttamente gli Enti locali.

Per quanto attiene agli argomenti generali di interesse comune segnaliamo, in particolare, le news del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio che richiamano le nuove norme e la circolare dell’Assessore all’Urbanistica protocollo 940431 del 29 dicembre 2021.

In questa circolare si segnala che l’articolo 36 della “collegata” (l.p. 21/2021) ha abrogato una disposizione contenuta nel comma 5 dell’articolo 42 della l.p. n. 3 del 2020 che disponeva: “Il termine del procedimento per il rilascio del permesso di costruire di cui all’articolo 82 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 non può essere elevato in caso di progetti di particolare complessità e rilevanza”: dunque per quanto attiene ai progetti di questi interventi più complessi tornano ad essere soggetti alla possibilità di elevazione del termine massimo del procedimento per il rilascio del permesso a costruire.

L’altra novità segnalata riguarda l’articolo 37 della “collegata” che prevede che per gli interventi edilizi rientranti tra quelli che accedono a sostegni finanziari indicati dalla norma – condizione questa indispensabile (in via esemplificativa il cd. Superbonus) – “è consentita la deroga alle norme ordinarie in tema di distanze per la realizzazione del cappotto termico e del cordolo sismico, anche al rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile“. Questa previsione, pertanto, deroga e supera eventuali altre disposizioni di segno contrario, che la circolare cita. Per tutti gli altri interventi “agevolati” torna applicabile, invece, la regola dell’inderogabilità delle norme civilistiche.

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