Per chi scrive è particolarmente rilevante la circostanza che molti degli approdi ai quali giunge la magistratura contabile nel 2021 sono stati evidenziati anni ed anni prima, sin dal 2006 e, comunque, in gran parte confluiti nel volume edito dal Maggioli “Incarichi esterni di lavoro autonomo” e risalente al 2009.
Non si trattava, ovviamente, di preveggenza o di immaginazione: già una ventina di anni fa erano evidenti elementi che, adesso, finalmente sono oggetto di una sistematica e coerente analisi della magistratura contabile, che, purtroppo, insieme a quella ordinaria ed amministrativa, per troppo tempo ha oscillato tra chiavi di lettura estremamente contradditorie, fonti di gravi incertezze e connessi errori operativi commessi dalle amministrazioni pubbliche.
Errori, spiace constatarlo, per altro ripetuti persino dal Legislatore, con l’articolo 1 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021, ove si constata una valutazione di sostanziale equivalenza proprio tra le tre modalità di espletamento del lavoro, che invece, correttamente, la Corte dei conti considera (inevitabilmente) strettamente e rigorosamente distinte tra loro.
La deliberazione 241/2021, per altro, ha una caratteristica non molto, fin qui, evidenziata dai commentatori, che invece appare assolutamente fondamentale e decisiva: evidenzia le ragioni per le quali l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, compresso tra lavoro subordinato ed appalti di servizio, sia nella sostanza una fattispecie residuale e minimale, una vera e propria eccezione alla regola.
È il caso, comunque, di riassumere per punti l’analisi della Corte dei conti, che costituisce realmente una guida giuridica, tecnica ed operativa preziosa.
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