Opere pubbliche: con copertura delle sole spese di progettazione: il warning della Corte dei conti

A cura di Enzo Cuzzola

Enzo Cuzzola 7 Gennaio 2022
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Gli attuatori di opere, per le quali deve essere realizzata la progettazione, possono avviare, fino al 2023, le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione, a condizione che quest’ultime abbiano l’adeguata copertura finanziaria, attengano alla realizzazione di opere pubbliche di interesse generale, aventi una ragionevole e probabile fattibilità sia in termini tecnici che finanziari e venga rispettato il principio di autosufficienza dell’amministrazione: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, nella delib. n. 270/2021/PAR, depositata in segreteria lo scorso 3 dicembre, sulla base di un complesso quadro normativo, oggetto di recenti interventi da parte del legislatore.

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