La pregressa attività di consulente al RUP rende inconferibile il successivo incarico di dirigente a contratto

A cura di Vincenzo Giannotti

Vincenzo Giannotti 22 Dicembre 2021
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Le disposizioni in materia di anticorruzione (art. 4, comma 1, lett. c d.lgs. 39/2013) prevedono che “non possono essere conferiti: c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”.

Secondo l’ANAC (deliberazione n. 676/2021) lo svolgimento di incarichi di supporto al RUP, da parte di un professionista esterno, rendono inconferibile un eventuale successivo incarico di dirigente a contratto nella medesima amministrazione nel periodo di due anni previsto dalla normativa (raffreddamento).

La vicenda

A seguito di segnalazione, gli ispettori dell’ANAC hanno attivato la richiesta di notizie ad un Ente locale che avrebbe conferito un incarico dirigenziale dell’ufficio tecnico a contratto ad un professionista esterno, ai sensi dell’art.110 del TUEL, in presunta violazione delle disposizioni sulla inconferibilità poste dalla normativa anticorruzione.

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