La statuizione conclusiva del recente intervento dei giudici amministrativi sul tema
La rotazione si applica solamente in caso di scelta discrezionale degli inviti e se le prestazioni sono (almeno) omogenee.
È questa, in sintesi la statuizione conclusiva del recente intervento espresso con la sentenza n. 1004/2021 del TAR Lombardia (Sez. I – Brescia).
Si conferma, pertanto, un orientamento di tipo sostanziale che, in alcuni casi, ha portato il giudice amministrativo a suggerire al RUP di non esasperare il criterio della rotazione (in questo senso, ad esempio, il TAR Sardegna, sentenza n. 75/2021).
La vicenda
Anche nel caso trattato si assiste alla vicenda consueta della procedura “sostanzialmente” aperta (una procedura negoziata) con invito – a manifestare interesse -, ad ogni soggetto in possesso dei requisiti.
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