Il diritto di accesso al parere legale può essere esercitato tutte le volte in cui il citato parere venga acquisito per fini meramente istruttori.
L’istanza non può essere, invece, accolta se abbia ad oggetto un parere emesso in fase di contenzioso o di precontenzioso.
A rammentare le suddette differenze è la sentenza del TAR Veneto (Sez. II), sentenza 14 settembre 2021, n. 1092.
I giudici del TAR Veneto hanno evidenziato come la giurisprudenza costante, con riferimento alla richiesta di accesso ai pareri legali, ne riconosce l’ostensione quando tale parere ha una funzione endoprocedimentale, sostanzialmente istruttoria, ed è quindi correlato ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad esso collegato anche solo in termini sostanziali e, quindi, pur in assenza di un richiamo formale ad esso.
Diversamente, invece, la giurisprudenza, nega l’accesso quando il parere viene espresso al fine di definire una strategia difensiva nell’ambito di un contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un contenzioso.
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