La giurisprudenza torna a pronunciarsi sull’argomento relativo all’accesso civico generalizzato nell’ambito degli appalti pubblici.
Lo ha fatto il TAR Lombardia (Sez. I), con la sentenza 17 agosto 2021, n. 1939.
I giudici hanno ribadito che nell’ambito delle procedure d’appalto, l’accesso civico generalizzato non può essere considerato una sorta di surrogato dell’accesso di tipo documentale (o comunque di quello disciplinato dall’art. 53 del Codice degli appalti) e pertanto non può essere utilizzato quando l’istanza principale non sortisce i risultati sperati.
Nel caso esaminato dai giudici, a seguito di gara ad evidenza pubblica indetta da un Comune, un operatore economico era risultato aggiudicatario. Successivamente, detto operatore diveniva assegnatario anche di altro contratto d’appalto (stipulato, in origine, con altra Società) a seguito di risoluzione contrattuale.
Successivamente, sorgeva una controversia tra il Comune e l’Operatore economico destinatario del contratto (che era stato risolto con la Società), avente ad oggetto le somme da corrispondere a seguito delle prestazioni erogate.
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