La “delega” dell’appalto finanziato anche solo parzialmente dal Recovery Plan o dal PNC

A cura di Stefano Usai

Stefano Usai 14 Settembre 2021
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L’articolo 52 della legge 108/2021, che converte l’oramai celeberrimo Decreto Semplificazioni-bis (d.l. 77/2021), come in altre circostanze annotato, introduce un doppio regime – quanto ad esperimento della fase pubblicistica dell’assegnazione dell’appalto -, per i contratti/appalti (per comodità definiti) ordinari e per gli appalti finanziati in tutto o in parte dai fondi del PNRR (Recovery Plan) e dal PNC.

Più nel dettaglio la norma che rileva ai nostri fini, dopo aver ribadito la sospensione degli obblighi di accorpamento e qualificazione delle stazioni appaltanti chiarisce che si tratta di una eccezione relativa  “alle  procedure  non  afferenti   agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo  e  del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento  (UE)  2021/241  del Parlamento europeo e del Consiglio  del  12  febbraio  2021,  nonche’dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti  complementari di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59.  Nelle more di una  disciplina  diretta  ad  assicurare  la  riduzione,  il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti,  per  le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo  di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e  lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4,attraverso  le  unioni  di  comuni,  le   province,   le   città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”.

Questioni pratico applicative della norma

La principale questione che pone la norma è se il regime relativo ai contratti finanziati con il PNRR o PNC coinvolga anche l’affidamento diretto.

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