Come si può notare dal box sottoriportato, in cui le diverse norme vengono messe a confronto, per l’ennesima volta si nota lo sforzo del legislatore di semplificare la fattispecie dell’assegnazione diretta e, in parte, si deve registrare una sorta di “riavvicinamento” alla formula codicistica (art. 36, comma 2, lett. a)).
Si è in presenza di un micro procedimento che, per distinguerlo dalla prima fattispecie di affidamento diretto puro emergenziale – della legge 120/2020 – potrebbe anche essere definito affidamento diretto puro emergenziale “veicolato” o istantaneo stanti i riferimenti istruttori posti dal legislatore con l’evidente intento di rendere l’assegnazione ancora più rapida.
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