Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
Tale articolo, tra le altre cose, interviene in materia di trasparenza e partecipazione alle gare, prevedendo, in primis, che tutte le informazioni inerenti la programmazione, la scelta del contraente, l’aggiudicazione e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all’affidamento, siano gestite e trasmesse tempestivamente dalle stazioni appaltanti alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC, che provvederà poi a pubblicare sulla stessa i dati ricevuti, ad eccezione di quelli che riguardino i contratti segretati.
Detta Banca dati – sostituendosi alla Banca dati nazionale degli operatori economici gestita dal MIMS – diviene quindi l’unico mezzo attraverso cui verrà acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure di gara e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti.
A tale fine, viene affidato alla stessa Autorità il compito di individuare, con proprio provvedimento, adottato d’intesa con il MIMS e con l’AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca Dati de qua, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, nonché’ i criteri e le modalità relative all’accesso e al funzionamento di detta Banca dati (art. 81, comma 2, D.lgs. 50/2016).
Presso la stessa, è istituito, inoltre, il fascicolo virtuale dell’operatore economico, da utilizzare per la partecipazione alle singole gare, nel quale sono presenti:
- i dati individuati con il provvedimento dell’ANAC di cui al paragrafo precedente, per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;
- l’attestazione SOA per gli esecutori di lavori pubblici,
- nonché’ i dati e documenti relativi ai criteri di selezione, di cui all’articolo 83 del Codice, che l’operatore economico carica.
I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, potranno essere utilizzati anche per gare diverse.
L’ANAC dovrà garantire l’accessibilità alla citata banca dati alle stazioni appaltanti, agli operatori economici, nonché, a seguito delle modifiche introdotte in fase di conversione del decreto, agli organismi di attestazione di cui all’articolo 84 del Codice limitatamente ai loro dati.
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