Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
Quanto alla disciplina del subappalto, l’articolo in commento interviene sia sul regime transitorio previsto dal Dl. “Sblocca-cantieri” – che fissava, fino al 30 giugno prossimo, il limite per il ricorso a detto istituto al 40 per cento dell’importo complessivo del contratto – sia “a regime”, con modifiche dirette sul Codice dei contratti.
In particolare, si evidenzia quanto segue.
Fino al 31 ottobre 2021, viene consentito il ricorso al subappalto fino al 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture (conseguentemente, viene abrogato il regime transitorio sopra descritto, di cui al decreto c.d. “Sblocca-cantieri”).
Ciò, anche in deroga al limite del 30 per cento fissato dall’articolo 105, comma 5, del Codice, per le categorie c.d. SIOS.
Sin dall’entrata in vigore del provvedimento in commento, ossia dal 1° giugno u.s., viene inoltre disposto:
a) il divieto di affidare l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
b) l’abrogazione del limite del 20% di ribasso per le prestazioni affidate dall’affidatario in subappalto. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà tuttavia garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; dovrà, inoltre, riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
Dal 1° novembre 2021, invece, le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione da esplicitare nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, dovranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione:
– delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui alle categorie SIOS;
– dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
– ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle “white list” ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita per il SISMA 2016.
Da tale data, quindi, verrà definitivamente meno ogni limite generale ed estratto per il ricorso al subappalto e verrà, invece, rimessa ad una valutazione “gara per gara” delle stazioni appaltanti un’eventuale limitazione del ricorso a tale istituto, che dovrà essere motivata sulla base delle specifiche esigenze indicate dal medesimo articolato e descritte in precedenza.
A decorrere sempre dal 1° novembre p.v., viene altresì prevista:
– l’abrogazione del divieto di subappalto oltre il 30% per le categorie SIOS;
– la responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, da parte del contraente principale e del subappaltatore.
In fase di conversione del decreto, è stata altresì disposta, sempre a decorrere dal 1° novembre p.v., la modifica del comma 7 dell’articolo 105 del Codice, in conseguenza della quale, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’affidatario dovrà trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali.
La stazione appaltante dovrà poi verificare la predetta dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Al riguardo si osserva che, ai sensi del vigente comma 7 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.
Con la modifica evidenziata, quindi, ossia dal 1° novembre prossimo, sia per i requisiti generali che per i requisiti speciali del subappaltatore, sarà sufficiente per l’affidatario trasmettere la dichiarazione del subappaltatore relativa al loro possesso, non essendo più necessario la trasmissione della certificazione attestante il possesso dei requisiti speciali.
Infine, viene confermata l’immediata vigenza dell’obbligo per le amministrazioni competenti di:
1) assicurare la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
2) adottare il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera;
3) adottare, entro 90 giorni, il regolamento volto ad individuare le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d’impiego e alle situazioni ambientali, vi sia un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa.
Sempre in tema di subappalto, va evidenziato che, al successivo articolo 53, inter alia, viene prorogata fino al 31 dicembre 2023 la sospensione dell’obbligo di indicazione in gara della terna dei subappaltatori, disposta dal Dl “Sblocca-cantieri” (n. 32/2019).
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