Il D.L. 77/2021 (decreto semplificazioni) all’art. 49, contiene alcune importanti modifiche alla disciplina del subappalto che presentano però diversi profili di incertezza.
A cura dell’Avv. Claudio Bigi
La prima: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) Fino al 31.10.2021, in deroga all’art. 105, commi 2 e 5, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. E’ pertanto abrogato l’art. 1, comma 18, primo periodo, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55”.
La prima questione interpretativa che si pone è quella dell’efficacia temporale delle disposizioni di cui alle lettere a) e b). Sul punto, mancando un riferimento alle procedure avviate in vigenza del decreto, si potrebbe ritenere che la disposizione si applichi anche alle procedure e ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
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