Il decreto introduce, tra l’altro, una serie di – ulteriori – previsioni relative ai contratti pubblici, quali (ancòra una volta) la modifica della disciplina del subappalto, nonché l’estensione al 30.06.2023 della validità della deroga agli artt. 36, comma 2 e 157, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 (introdotta dall’art. 1, comma 1 del d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 120/2020), oltre che l‘innalzamento a € 139.000 della soglia di applicabilità degli affidamenti diretti in deroga ai richiamati artt. 36 e 157 (fissata in € 75.000 dalla legge n. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 76/2020).
La ratio dell’intervento pare nuovamente quella di velocizzare gli affidamenti, sulla scorta della considerazione – peraltro, più meramente esperienziale che tecnica – che uno dei problemi più rilevanti del settore degli appalti pubblici sia l’eccessiva durata delle procedure.
In effetti, si tratta di un’esigenza che certamente può valere per le grandi opere, ma che non attiene precipuamente alle miriadi di microacquisti di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria che vengono espletati con relativa speditezza, soprattutto in ambito sanitario e, a maggior ragione, nell’epoca della pandemia.
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