L’aggiudicazione è il provvedimento con cui si approva la proposta di aggiudicazione
Il percorso attraverso il quale giungere all’aggiudicazione degli appalti risulta ancora molto, troppo, tortuoso. Non solo agli occhi degli operatori, ma anche della giurisprudenza, avvinta da una serie di equivoci e contraddizioni.
Ne è riprova la sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 25 maggio 2021, n. 1085, emblema della confusione su modalità di formazione dell’aggiudicazione e sullo stesso significato dell’aggiudicazione.
Riportiamo il passaggio della sentenza, ripreso da altra giurisprudenza, in chiarissimo contrasto con le previsioni degli articoli 32, comma 5, e 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016: L’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 si riferisce solo all’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria e non anche alla formazione (tacita) dell’aggiudicazione definitiva che, invece, trova la sua disciplina nell’art. 32, comma 5; norma che dimostra la necessità che l’aggiudicazione, per i complessi interessi sottesi e le esigenze che intende soddisfare, non può che rivestire le forme del provvedimento espresso; pertanto, in caso di inutile decorso del termine, previsto dall’art. 33, comma 1, Codice dei contratti pubblici, il silenzio assenso, formatosi sulla proposta di aggiudicazione, non integra il perfezionamento dell’aggiudicazione (definitiva), la quale richiede sempre una manifestazione di volontà espressa della stazione appaltante; il decorso del termine determina solo l’approvazione della proposta di aggiudicazione T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 12.8.2019, n.1424; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 24.10.2018, n.6188).
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