No all’abuso di ufficio del RUP se non si attiene alle indicazioni del direttore dei lavori

A cura di Vincenzo Giannotti

Vincenzo Giannotti 1 Giugno 2021
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L’ampia discrezionalità che la normativa intesta al RUP, in merito alla risoluzione contrattuale con l’impresa appaltatrice in presenza di rilievi critici avanzati dal direttore dei lavori, elimina in radice il reato di abuso di ufficio secondo la nuova formulazione della norma.

Così la Corte di Cassazione (sentenza 23 febbraio 2021, n. 18592) ha evidenziando l’errore dei giudici di appello nella condanna del RUP in quanto quest’ultimo non solo non avrebbe violato nessuna disposizione legislativa, ma la mancata ottemperanza alle indicazioni del direttore dei lavori, rientrando in una valutazione discrezionale lo avrebbe posto al di fuori il reato di abuso di ufficio secondo la nuova formulazione della norma.

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