La valutazione circa l’approvazione del progetto tecnico di un’opera pubblica è di competenza della giunta comunale e non dei dirigenti dell’Ente locale: è quanto evidenziato dal TAR Campania, Napoli, Sez. VII, nella sentenza 24 marzo 2021, n. 1976.
Ed infatti, ai sensi dell’art. 48 del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000), la giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
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