La non obbligatorietà delle sedute pubbliche
a cura della dott.ssa Mariangela Maura Bruzzese
Il principio di trasparenza dalla sua nascita era volto a garantire un regime di certezza giuridica e di concorrenza non falsata, a tutela della parità di trattamento dei partecipanti, discendente dall’articolo 97 della Costituzione e dalla legge generale sul procedimento amministrativo, in connessione, tra l’altro, col disposto dell’articolo 63 del r.d. 23 maggio 1924, che disciplinava l’avviso d’asta ed il suo contenuto ed i termini di pubblicazione dello stesso.
Il principio di trasparenza ha la precipua finalità di rendere trasparente l’attività posta in essere dalla pubblica amministrazione in particolare per giungere alla stipulazione di contratti.
Le disposizioni preposte alla tutela della trasparenza dell’azione amministrativa sono contenute nella legge n. 241/1990, la cui vigenza in relazione all’attività di diritto privato della pubblica amministrazione viene sancita nell’articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, come rivisitato dal d.lgs. n. 56/2017, che ha specificato che la pubblicazione dei resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, avviene secondo le modalità prescritte dal d.lgs. n. 33/2013.
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