La motivazione dell’affidamento diretto ha rappresentato uno dei temi dibattuti all’atto dell’entrata in vigore del nuovo codice, in particolare con la pregressa formulazione dell’articolo 36, comma 2, lett. a), con cui si richiedeva un affidamento diretto (addirittura) “adeguatamente motivato”. Sottolineatura che ha indotto l’ANAC – in fase di predisposizione del primo schema delle Linee guida n. 4 – a suggerire/ritenere che l’adeguatezza della motivazione non potesse, in pratica, prescindere dal confronto tra preventivi.
Ora, alla luce delle nuove disposizioni straordinarie, in deroga, introdotte per gestire i procedimenti amministrativi e le procedure d’appalto in funzione di obiettivi di celerità/speditezza per consentire anche la ripresa economica, si tratta di comprendere, sotto il profilo pratico/operativo se il dato istruttorio della motivazione – sempre rilevante evidentemente – non abbia perso di intensità nei confronti, appunto, dell’affidamento diretto emergenziale, in deroga rispetto al comma 2 dell’articolo 36 e 157 del codice, consentito infra 75mila euro per servizi e forniture e infra 150mila euro per i lavori.
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