A poco più di un anno dalla nota sentenza della Corte di Giustizia (sentenza 26 settembre 2019, causa C-63/18), continua ad esserci incertezza su quale sia il limite consentito al “subappalto”.
In giurisprudenza è controverso se quanto stabilito dalla Corte Europea – a proposito del fatto che il limite massimo al subappalto (30 %) previsto dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 è in contrasto con le direttive comunitarie, che al riguardo nessun limite prevedono – debba trovare applicazione anche al maggior limite al subappalto (40 %) previsto fino al 31 dicembre 2020 dall’art. 1, comma 18, del d.l. n. 32 del 2019 (conv. in legge n. 55 del 2019).
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