È irragionevole richiedere che il requisito della registrazione dei propri dispositivi nel repertorio dei dispositivi medici debba essere posseduto già al momento di presentazione dell’offerta.
Lo ha ribadito, citando alcuni precedenti (in particolare, Cons. St., sez. III, n. 3145 del 27 giugno 2017), il TAR per la Basilicata con la sentenza Sez. I, n. 108 del 2020 chiamato a decidere sul ricorso avverso l’aggiudicazione della gara per la fornitura di aghi e siringhe bandita dal Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata.
La seconda classificata alla gara, infatti, sosteneva che l’offerta della prima classificata dovesse essere ritenuta inidonea e, dunque, non meritevole di aggiudicazione in quanto uno dei prodotti, al momento dell’offerta, risultava privo di uno dei requisiti previsti dalla lex specialis: la registrazione nel repertorio dei dispositivi medici.
Il TAR, tuttavia, argomentando sulla ratio del requisito ha chiarito in motivazione che “si tratta di un requisito di esecuzione e non di partecipazione, in quanto: […] le apparecchiature ed i sistemi in questione, sono soggetti ad una costante, progressiva e, spesso, minuta innovazione delle relative componenti di prodotto [ed] è dunque evidente che il ricordato assetto della normativa comunitaria è direttamente finalizzato ad assicurare, all’attualità, il progresso tecnologico dei dispositivi medici ma anche la piena concorrenza tra i produttori. Per questo voler anticipare l’obbligo del possesso della certificazione al momento dell’offerta apparirebbe, in assoluto, irragionevole in quanto si finirebbe per penalizzare gli interessi delle stazioni appaltanti ad una continua innovazione ed aggiornamento dei dispositivi medici. L’offerta in una gara pubblica infatti è un atto unilaterale di natura pre-negoziale”.
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