Le procedure semplificate secondo l’ANAC e le procedure di affidamento in deroga previste dal DL “Semplificazioni” (Parte I)

a cura di Stefano Usai

Stefano Usai 22 Luglio 2020
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Anche l’ANAC, con il recente parere n. 569/2020 pubblicato nei giorni scorsi, interviene sulla corretta identificazione in termini di procedura negoziata o meno della fattispecie di affidamento diretto “mediato” dal confronto tra preventivi/operatori di cui alla lettera b) del comma 2, dell’articolo 36 del codice.

La giurisprudenza, e si richiama il contributo scorso (1) e più nel dettaglio il TAR Sardegna, Cagliari con la sentenza n. 355/2020, ha sostanzialmente ritenuto che la fattispecie in parola non è inquadrabile come procedura negoziata negando quindi ogni rapporto tra fase preliminare della scelta dei potenziali contraenti e procedimento (degli inviti e gara informale) vera e propria a differenza della procedura ristretta caratterizzata dalla riconducibilità dei due momenti nell’ambito dello stesso procedimento.

La differenza, evidentemente, ha un certo rilievo visto che l’invito individuale nella prima procedura (se non negoziata ma solo semplificata assolutamente informale) può comportare anche una partecipazione “concertata” anarchica (in raggruppamento etc.), mentre  nella procedura ristretta la prefase “congela” le  partecipazioni (ad invito) e la “soggettività” (che non può mutare dopo la decisione della stazione appaltante di procedere con gli inviti se non nei limiti di quanto previsto dall’articolo 48, comma 11 del codice).

La posizione dell’ANAC di cui al recente parere è (parzialmente) diversa.

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