Le disciplina speciale ex art. 2 si applica ai contratti aventi ad oggetto l’affidamento dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, per i quali la determina a contrarre, o atto equivalente di avvio del procedimento, sia adottato nel periodo 17 luglio 2020 – 31 luglio 2021.
Per tutte le procedure disciplinate da questo articolo, è previsto un generale termine massimo di “durata” della gara, che è pari a 6 mesi dall’adozione dell’atto di avvio del procedimento, entro i quali deve essere individuato l’aggiudicatario o il contraente. Analogamente a quanto previsto dall’art. 1 per gli affidamenti sotto soglia, il mancato rispetto del termine di conclusione della procedura, così come l’inerzia nella sottoscrizione del contratto nonché il tardivo avvio dell’esecuzione, comporta, salvo l’ipotesi di sospensione della procedura di gara da parte di un Giudice, responsabilità erariale del RUP o, viceversa, se addebitabile al concorrente, causa di esclusione dell’operatore economico o di risoluzione del contratto.
Oltre al termine “acceleratorio” di conclusione dei procedimenti previsto in via generale dall’art. 2, il cuore della disposizione è la profonda deroga che esso prevede rispetto alla ordinaria disciplina di cui al d.lgs. n. 50/2016 in materia di affidamenti sopra soglia; le novità si possono suddividere in due macro-categorie:
– gli affidamenti “emergenziali”, indetti tra il 17 luglio 2020 ed il 31 luglio 2021;
– le procedure “non emergenziali ” indette nel medesimo periodo.
La disciplina “emergenziale” è contenuta nei commi 3 e 4 dell’art. 2, con l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle “ordinarie” procedure negoziate senza pubblicazione del bando ex art. 63 del d.lgs. n 50/2016 (nonché all’articolo 125, per i settori speciali) a:
– tutti i casi in cui, per ragioni di estrema urgenza dovute o comunque riconducibili all’emergenza sanitaria, o alle misure di contenimento che sono state adottate per contrastarne gli effetti, non sia possibile rispettare i termini, anche dimezzati, di un’ordinaria procedura di gara;
– tutti gli affidamenti di contratti ricadenti nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati ad essi.
In tutti i casi summenzionati è previsto che – riprendendo il cd. modello “Ponte Morandi” – la procedura, inclusa l’attività di progettazione nonché la fase esecutiva, si svolga in sostanziale deroga alla ordinaria disciplina dei contratti sopra soglia, con applicazione esclusivamente della seguente normativa: legge penale; d.lgs. n. 159/2010 (cd. codice antimafia); direttive 24 e 25 del 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di appalto e di concessione; principi generali scaturenti dall’appartenenza all’UE; principi di cui agli articoli 30 (“Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”), 34 (“Criteri di sostenibilità energetica e ambientale”) e 42 (“Conflitto di interesse”) del decreto legislativo n. 50/2016, nonché delle disposizioni in materia di subappalto.
Nell’ambito del quadro normativo summenzionato (inderogabile), la disciplina applicabile alla singola procedura sarà pertanto stabilita dalla relativa lex specialis, che determinerà le eventuali ulteriori disposizioni applicabili a ciascuna gara. Fondamentale sarà quindi, di qui al prossimo anno (e salvo eventuali interventi di segno contrario), la lettura attenta degli atti di gara, per l’individuazione delle regole di svolgimento di ciascuna procedura, stante l’ampio margine di manovra lasciato dal legislatore alle Stazioni appaltanti nella scelta della normativa che disciplinerà le singole procedure.
Per tutti gli affidamenti sopra soglia ma “non emergenziali” (cioè non ricadenti nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4), indetti nel periodo luglio 2020 – luglio 2021, è previsto che le Stazioni appaltanti possano scegliere di procedere esclusivamente con procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti, con procedura competitiva con negoziazione; indipendentemente da quale fra le tre sia la procedura prescelta, tutti i termini di gara sono ex lege dimezzati.
Salvo quanto detto al periodo precedente in materia di procedure ammesse e di dimezzamento di termini, per le procedure “non emergenziali” non è prevista alcuna ulteriore deroga della normativa applicabile, con la conseguenza che rimangono interamente validi ed efficaci tanto il Codice dei Contratti Pubblici, quanto la ulteriore normativa di settore.
Per tutte le procedure che ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 2 è previsto che gli atti di gara siano pubblicati ed aggiornati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale e soggetti a pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 (pertanto, anche soggetti al cd. accesso civico), unitamente agli atti che vanno ordinariamente pubblicati ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016.
E’ infine stabilito che, per tutte le procedure di cui all’art. 2, il RUP sia competente, oltre che per le ordinarie attribuzioni, anche per la validazione ed approvazione di tutte le fasi progettuali ed esecutive del contratto, anche in corso d’opera.
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