Civile, penale, amministrativo-contabile, disciplinare e dirigenziale
Corso on-line in diretta
Docente: Marco Scognamiglio
Venerdì 24 luglio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Il pubblico dipendente, nell’esercizio delle proprie funzioni, può incorrere in cinque tipi di responsabilità:
– civile (se arreca danni patrimonialmente valutabili a terzi);
– penale (se realizza una fattispecie di reato cd. “proprio” contro la P.A.);
– amministrativo-contabile (se arreca un danno erariale alla P.A.);
– disciplinare (se viola obblighi previsti dal CCNL, dalla legge o dal Codice di comportamento);
– dirigenziale (per il solo personale dirigenziale che non raggiunga i risultati posti dal vertice politico o si discosti dalle direttive dell’organo politico).
La grande novità introdotta dal decreto semplificazioni (Decreto Legge n. 76/2020) è data dal fatto che il termine procedimentale, una volta scaduto, determina l’inefficacia del provvedimento (art. 2 comma 8 bis della legge 241/1990) : ciò significa che una volta spirato il termine, quel provvedimento non produce nessun effetto e può semmai essere convalidato con un provvedimento espresso da parte dell’amministrazione.
Coerentemente il legislatore, diversamente dal passato, annette una rinnovata importanza al termine procedimentale (ad esempio, velocizzando l’acquisizione dei pareri o privilegiando lo strumento della conferenza dei servizi ) e alla sua determinazione su base regolamentare: richiede una apposita ricognizione dei tempi procedimentali da parte delle singole amministrazioni e uno sforzo nel disciplinare nuovamente i termini.
Occorre quindi una seria attivita’ di valutazione di congruita’, per evitare le pesanti responsabilita’ ove si verifichino inerzie (dove permane in tal caso il regime della colpa grave: art. 21 dl 76/2020) e i controlli anche concomitanti della Corte dei conti (art.22 dl 76/2020).
Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.
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