È inammissibile l’offerta di sistemi diagnostici solo astrattamente capaci di analizzare campioni ematici del volume indicato in sede di gara (massimo 200 microlitri), ma indicati per l’analisi di campioni di volume superiore (per lo più 800 microlitri).
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1409 del 25 febbraio 2020
ATS Sardegna – Azienda per la Tutela della Salute bandiva una gara per l’affidamento full service di sistemi per emogasanalisi comprendente la fornitura delle apparecchiature, dei relativi kit diagnostici e del materiale di consumo.
Tra i requisiti minimi indicati nella lex specialis figurava quello della fornitura di dispositivi di raccolta del campione da analizzare con volume di riempimento minimo non superiore a 200 microlitri.
La gara era aggiudicata ad un operatore che aveva offerto un sistema nel quale solo la siringa più piccola da utilizzare risultava rispettare il volume minimo previsto dalla lex specialis, ma nel quale il manuale d’uso chiariva che, invece, con le altre siringhe occorreva “utilizzare sempre i volumi di riempimento consigliati per i dispositivi campionatori. In tal modo ci si assicura che il sistema possa aspirare campione sufficiente per l’analisi”. In tal modo, laddove non si utilizzasse la siringa più piccola, il volume minimo di riempimento risultava essere superiore a quello prescritto.
Il punto centrale del contendere è rappresentato proprio dal valore tecnico del manuale d’uso: infatti, l’aggiudicataria sosteneva che le istruzioni ivi contenute hanno soltanto la finalità di garantire la certezza del funzionamento del sistema, ma non provano affatto che lo strumento offerto abbia o meno la possibilità di funzionare correttamente anche in condizioni diverse.
Il T.A.R., con statuizione perfettamente confermata in sede di appello, ha invece ritenuto che il rispetto delle prescrizioni tecniche minime non possa basarsi su di una astratta possibilità di corretto funzionamento, ma che al contrario fosse necessario che il prodotto rispondesse appieno, ed in modo rassicurante, alle caratteristiche di funzionamento richieste dalla disciplina di gara.
Insomma: inutile promettere caratteristiche tecniche che, poi, non possano essere rispettate nella totalità dei casi di funzionamento del sistema.
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