Concordato preventivo e RTI: finalmente si fa chiarezza

E’ arrivata la decisione della Consulta sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio, con due ordinanze del 29 ottobre 2018, e dal Consiglio di Stato, Sez. V, con ordinanza del 12 giugno 2019, in merito alle norme relative alla partecipazione delle imprese in concordato preventivo alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento all’assunzione delle stesse del ruolo di mandataria di RTI

Maria Teresa Massi 8 Maggio 2020
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E’ arrivata proprio ieri (7 maggio 2020) la decisione della Consulta sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio, con due ordinanze del 29 ottobre 2018, e dal Consiglio di Stato, Sez. V, con ordinanza del 12 giugno 2019, in merito alle norme relative alla partecipazione delle imprese in concordato preventivo alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento all’assunzione delle stesse del ruolo di mandataria di RTI (norme impugnate, ratione temporis, erano l’art. 38, c. 1°, lett. a), del d.lgs. n. 163/2006 e l’art. 186 bis, co. 5 e 6, del R.D. n. 267/1942, come introdotto dall’art. 33, c. 1°, lett. h), del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134/2012.

La decisione, assolutamente attuale, arriva a pochi giorni da un parere ANAC che si è occupato, in sede di riesame di una precedente deliberazione, della questione, evidentemente connessa, della partecipazione alle gare delle imprese con concordato prenotativo o “in bianco”; a testimonianza di problematiche interpretative assolutamente attuali, all’indomani della grave crisi economica innestatasi nel 2008 e ancora più attuali oggi, all’alba di quello che, in conseguenza dell’epidemia in corso, potrebbe essere il giorno dell’Armageddon per l’economia italiana e le sue imprese.

La Consulta ha definitivamente scrutinato, definendola al riparo da censure di incostituzionalità, la previsione, dell’art. 186-bis della legge fallimentare, nella misura in cui, come detto dalla stessa Corte “… la norma censurata, escludendo dal beneficio la mandataria di un RTI, introduce un’eccezione all’eccezione, e quindi ripristina, per il caso da essa considerato, la ricordata regola generale in base alla quale chi è soggetto a procedure concorsuali non può partecipare alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.

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