In questo senso trova conferma la pronuncia di primo grado del TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 7062/2019.
Le doglianze
L’appellante pone diverse questioni. In primo luogo, in giudice di primo grado avrebbe errato nel momento in cui non ha ritenuto il ricorso inammissibile per mancata impugnazione del provvedimento di ammissione alla valutazione delle offerte.
Il giudice non viene persuaso da questa considerazione rilevando che i provvedimentiin parola (di ammissione o, simmetricamente, di esclusione degli operatori economici) devono essere adottati “all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali” necessari per la partecipazione alla gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2019, n. 7539).
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