Cosa si intende per soluzione di idratazione da impiegare nei sistemi di nutrizione artificiale

Commento alla sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sez. IV, n. 1708 del 23 luglio 2019

Roberto Bonatti 27 Marzo 2020
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Commento alla sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sez. IV, n. 1708 del 23 luglio 2019

La centrale di committenza della Regione Lombardia (all’epoca Arca S.p.A., oggi Aria S.p.A.) bandiva una gara per la fornitura di un servizio di Nutrizione parenterale domiciliare, sistema che consente di somministrare, a pazienti impossibilitati – in tutto o in parte – a nutrirsi per via orale, nutrimenti direttamente in vena.

Coessenziale rispetto alla fornitura del sistema di nutrizione artificiale era la fornitura di “soluzioni di idratazione in varie formulazioni e volumi”.

In adempimento di quest’ultima prescrizione della lex specialis, la ditta aggiudicataria si impegnava ad offrire un solvente ad uso parenterale a base del principio attivo Sodio Cloruro.

Avverso l’aggiudicazione veniva, tuttavia, proposta impugnazione ad opera della ditta seconda classificata in ragione dalla pretesa assenza, nell’offerta dell’aggiudicataria, del requisito dell’impegno ad offrire “soluzioni di idratazione in varie formulazioni e volumi”; il solvente ad uso parenterale offerto dalla prima nulla avrebbe a che vedere con le soluzioni di idratazione di cui alla lex specialis.

E il Collegio, in effetti, non ha che potuto condividere questa seconda ricostruzione.

Per soluzione di idratazione si intende, infatti, “soluzione per infusione […] destinata alla reintegrazione di fluidi e sodio cloruro”, in sostanza il nutrimento del paziente; quanto offerto dalla ditta aggiudicataria, invece, è un “solvente [che] serve alla preparazione di soluzioni iniettabili”, è in pratica un solvente impiegato per diluire un medicinale da iniettare nel paziente.

La circostanza che al concetto di “soluzioni di idratazione” potesse essere ricondotto solo il nutrimento del paziente e non il solvente per la preparazione di soluzioni iniettabili è stata ritenuta assolutamente pacifica dal Collegio che ha ritenuto la legge di gara “assolutamente chiara ed univoca”.

Per questo motivo è stata annullata l’aggiudicazione a favore della ditta prima classificata.

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