Ma l’operatore economico, nel sotto soglia, può pretendere l’esperimento di una procedura “sostanzialmente” aperta?

La recente sentenza del TAR Marche, Sez. I, del 13 marzo 2020, n. 187 offre – al di là della statuizione, come si dirà, abbastanza scontata – l’opportunità di sviluppare alcuni spunti in tema di rotazione.

Stefano Usai 18 Marzo 2020
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La recente sentenza del TAR Marche, Sez. I, del 13 marzo 2020, n. 187 offre – al di là della statuizione, come si dirà, abbastanza scontata – l’opportunità di sviluppare alcuni spunti in tema di rotazione.

In dettaglio appare intessante approfondire l’aspetto relativo al fatto se l’operatore economico possa (o meno) prentendere, pur nell’ambito di procedimenti semplificati, che venga avviata dalla stazione appaltante una procedura sostanzialmente aperta piuttosto che una scelta discrezionale degli operatori (tramite formale indagine di mercato) che impone sempre e comunque l’applicazione della rotazione e quindi, inevitabilmente, il “sacrificio” del pregresso affidatario e di soggetti già invitati a procedimenti semplificati per l’assegnazione della “stessa/analoga” prestazione.

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