Suddivisioni in lotti negli appalti sanitari

TAR Toscana, Sez. III, n. 1162 del 29 luglio 2019

Roberto Bonatti 24 Gennaio 2020
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Il TAR per la Toscana è stato chiamato a risolvere numerose questioni, che hanno coinvolto una gara per la stipula di un accordo quadro, mirata all’affidamento dei servizi di front office da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana.

Al di là di alcuni motivi che riguardano la specifica formulazione di quella singola gara, altri però sono più generali, con particolare riferimento alla suddivisione in lotti prevista dall’Amministrazione.

Anzitutto, veniva contestata la decisione di suddividere una gara, dall’importo a base d’asta considerevole (230 milioni di euro), sia stata suddivisa soltanto in 3 lotti, così rendendo particolarmente difficoltosa la partecipazione delle piccole e medie imprese: ciascun lotto, infatti, avrebbe un importo stimato mediamente superiore all’intero fatturato annuo di una P.M.I.

E ciò innanzitutto perché l’art. 51 del d.lgs. n. 50/2016, pur sancendo la regola della suddivisione della gara in lotti, fa salva la praticabilità della scelta di non procedervi, nei casi in cui ciò si renda opportuno, previa idonea motivazione. Secondo la sentenza in commento, questo principio generale acquisisca un significato peculiare negli appalti sanitari.

Il Tar ha, infatti, richiamato l’attenzione sulle specificità in ambito di appalti sanitari sottolineando, in particolar modo,  la crescente “spinta legislativa verso la centralizzazione degli acquisti in primaria funzione di contenimento della spesa pubblica (si vedano gli artt. 1 co. 449 della legge n. 296/2006, 15 co. 13 lett. d) del d.l. n. 95/2012, 9 co. 3 del d.l. n. 66/2014, 1 co. 548 e 549 della legge n. 208/2015)”. Questa peculiare circostanza, chiarisce il Collegio, comporta la compresenza di interessi potenzialmente confliggenti e cioè la revisione della spesa e la tutela della concorrenza, in ottica di garanzia del diritto alla salute che “esige di essere regolata, caso per caso, attraverso la consueta opera di bilanciamento discrezionale”.

Sotto altro profilo la gara era impugnata nella parte in cui la lex specialis non ha previsto limiti massimi al numero di lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico, così accettando il rischio che si generasse una situazione di monopolio regionale di fatto (circostanza poi concretamente verificatasi).

Rispetto a ciò, il Collegio ha rilevato che, ai sensi dell’art. 51, la decisione rientra nella piena discrezionalità amministrativa e che: “sulla base di dati di comune esperienza, stabilire un numero massimo di lotti da aggiudicare per offerente espone la stazione appaltante al rischio di cartelli fra gli operatori”.

Documenti collegati

TAR Toscana, Sez. III, n. 1162 del 29 luglio 2019
1. Contratti della Pubblica amministrazione – Lotti – Suddivisione in lotti importo elevato – Possibilità.
2. Contratti della Pubblica amministrazione – Lotti – Aggiudicazione di più lotti alla stessa concorrente – Legittimità.

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