E’ stato pubblicato a cura dell’ANAC un documento in consultazione relativo alla Applicazione dei criteri minimi ambientali di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 2017.
di Toni Cellura
Il documento rivolto agli operatori è stato emanato” in attuazione di quanto previsto dal Protocollo d’intesa sottoscritto in data 19 marzo 2018, l’Autorità ha ritenuto opportuno adottare, in stretta collaborazione con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle linee guida volte a fornire indicazioni di carattere operativo di supporto alle stazioni appaltanti per l’attuazione delle procedure di affidamento di contratti pubblici per le quali si ricorre ai criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) –di seguito, anche d.m. 11.10.2017–con l’obiettivo di contemperare il principio del favor partecipationis, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, con il principio della tutela ambientale. Inoltre, in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Autorità e l’associazione Legambiente in data 27.3.2019, l’associazione medesima è stata consultata al fine di acquisire indicazioni utili ai fini della stesura del presente documento di consultazione”
Come noto, con la modifica del comma 3 dell’articolo 34 del codice dei contratti pubblici, ad opera del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, l’obbligo di inserimento nella documentazione di gara dei criteri ambientali minimi è da ritenersi esteso a tutte le categorie di lavori, servizi e forniture oggetto degli stessi. Tale obbligo prescinde, inoltre, dall’importo dell’affidamento.
Come si legge nella relazione illustrativa il documento, prendendo atto delle problematiche applicative dei criteri ambientali minimi emerse nel corso del tavolo tecnico con gli operatori economici, ha come scopo quello di fornire alcuni chiarimenti circa l’applicazione dei criteri di cui al d.m. 11.10.2017, avendo riguardo alla distinzione degli stessi in criteri di selezione, specifiche tecniche, clausole contrattuali e criteri premianti così come previste nel predetto CAM.
In effetti le premesse della relazione sono utili a comprendere alcune problematiche emerse dalla applicazione dei criteri. Si è chiarita definitivamente l’applicazione dei criteri di selezione di cui alla sezione 2.1 del CAM (2.1.1 Sistemi di gestione ambientale; 2.1.2 Diritti umani e condizioni di lavoro). Riguardo ai criteri di selezione di cui alla sezione 2.1 è stato, invece, specificato che l’inserimento degli stessi nella documentazione di gara, quali requisiti di partecipazione, è da ritenersi facoltativo, a discrezione della stazione appaltante. Questa interpretazione, secondo l’Autorità, avrebbe l’obiettivo di contemperare il principio del favor partecipationis con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, con il principio della tutela ambientale.
Con riferimento all’obbligatorietà, l’Autorità fa presente che “tenuto conto che l’obbligo di cui all’articolo 34, comma 1, del codice dei contratti pubblici attiene all’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si è chiarito che ,con riferimento al d.m. 11.10.2017, i criteri da considerare obbligatori ai fini della redazione della documentazione di gara sono quelli di cui alle “Specifiche tecniche per gruppi di edifici” (sezione 2.2), alle “Specifiche tecniche dell’edificio” (sezione 2.3), alle “Specifiche tecniche dei componenti edilizi” (alla sezione 2.4), alle “Specifiche tecniche del cantiere” (sezione 2.5) e alle “Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)” (sezione 2.7).
Rimangono fuori dalla obbligatorietà i criteri di selezione 2.1 e i criteri premianti 2.6.
Su quest’ultimi, da utilizzare nell’ambito dell’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Autorità riprende quanto già indicato nelle Linee guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” in relazione al principio che l’attribuzione di specifici punteggi deve essere considerata qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai criteri ambientali minimi con riferimento alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione o siano proposte le condizioni previste, nell’ambito dei predetti criteri, dalle specifiche tecniche premianti.
Questa giusta interpretazione, purtroppo, necessiterebbe senz’altro di un dettaglio tecnico delle percentuali incrementali e delle specifiche utili ai fini dell’attribuzioni del punteggio nella formulazione dell’OEPV.
Specifiche che, a tutt’oggi, non sono state prodotte in un documento organico. Si ritiene, dunque, che lo sforzo dell’Autorità vada letto anche in questa direzione, nel senso cioè di tentare di fare chiarezza sulla moltitudine di interpretazioni che le stazioni appaltanti adottano nella attribuzioni dei punteggi e nell’applicazione più in generale dei CAM.
Analizziamo nel dettaglio quali sono le principali linee interpretative che l’Autorità ha inserito nel documento in consultazione.
Di grande utilità risulta il chiarimento secondo il quale il progettista, chiamato a definire i criteri ambientali da introdurre nel progetto, non è obbligato a utilizzare solo i materiali, le lavorazioni o le componenti indicati nel d.m. 11.10.2017. Egli, infatti, può far ricorso sia a materiali e componenti con prestazioni ambientali superiori a quelle dei criteri definiti nel decreto, sia ad altri materiali e componenti non indicati nel decreto medesimo, a condizione che le caratteristiche di tali materiali e lavorazioni siano indicate nelle modalità di cui all’articolo 68 del Codice dei contratti pubblici e accompagnate da idonee modalità di verifica ai sensi dell’articolo 82 del medesimo Codice.
Di indubbio interesse risulta, inoltre, il suggerimento al progettista di effettuare un’approfondita analisi di mercato, con l’obiettivo di verificare la disponibilità dei materiali con le caratteristiche richieste dal decreto de quo e la distanza dal cantiere degli impianti di produzione dei medesimi materiali. Tale analisi può essere utilizzata anche nella fase successiva di definizione dei criteri di valutazione dell’offerta, atteso che tra i criteri premianti è indicato anche quello della distanza di approvvigionamento dei materiali da costruzione.
Questa accurata analisi di mercato è particolarmente utile a verificare la reale offerta di materiali nel mercato di riferimento, e quali di questi hanno i requisiti previsti dai CAM nonché le certificazioni richieste in sede di verifica.
Una altra nota utilissima è quella che sottolinea l’attenzione da porre alla scelta dei materiali : “Affinché la scelta di inserimento dei criteri ambientali minimi non risulti particolarmente gravosa per le imprese, consentendo alle stesse di presentare un’offerta adeguata alle prestazioni da eseguire, e per evitare contenziosi in fase esecutiva sarebbe opportuno che i prezzi delle lavorazioni inseriti nel computo metrico siano determinati tenendo conto della specifica richiesta dei criteri medesimi. Ciò può essere realizzato o utilizzando prezziari regionali aggiornati con voci di prezzo inerenti l’applicazione degli stessi o, in assenza di un prezzario regionale adeguato nel senso sopra indicato, mediante l’elaborazione di prezzi ad hoc sulla base anche di analisi comparative con altri prezzari”.
La mancata o insufficiente implementazione degli oneri derivanti dall’applicazione dei CAM nei prezziari rappresenta il vero vulnus del sistema regionale dei prezziari.
Alcuni esempi virtuosi di prezziari “adeguati ai CAM” infatti non pervengono, nella maggior parte dei casi, ad applicazioni uniformi e coerenti alla corretta applicazione degli oneri aggiuntivi derivanti dalla applicazione di tali criteri (art.96 del Codice – Costo del ciclo di vita).
In definitiva possiamo senz’altro affermare che, attualmente, la questione dei prezziari regionali aggiornati ai CAM è il vero punto debole di una omogenea formulazione del prezzo da inserire nell’elenco prezzi dei vari progetti.
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