L’irregolarità fiscale accertata rispetto al mancato pagamento di tributi locali rileva ai sensi e alle condizioni indicate all’art.80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.
L’Ufficio Precontenzioso e Pareri dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con Parere n. 2211/2019, afferma che deve escludersi dalla partecipazione a una procedura d’appalto l’operatore economico che abbia commesso “violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti” considerato che costituiscono “gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiori all’imposto di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Pertanto, anche il mancato pagamento di tributi locali, rileva ai fini dell’esclusione dalla gara a norma dell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici.
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