Novità del d.l. “sblocca cantieri” per i progettisti

Le novità apportate al D.lgs. n. 50/2016 dal decreto legge “sblocca cantieri”, nell’ambito dei servizi inerenti l’architettura e l’ingegneria

Giuseppina D’Andrea 20 Aprile 2019
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Le novità apportate al D.lgs. n. 50/2016 dal decreto legge “sblocca cantieri”, nell’ambito dei servizi inerenti l’architettura e l’ingegneria

 

Nell’ambito dei servizi inerenti l’architettura e l’ingegneria, tra le novità apportate al D.lgs. n. 50/2016 dal decreto legge “sblocca cantieri”, vi sono:

  • la facoltà di ricorrere al c.d. appalto integrato per le opere i cui progetti definitivi siano approvati entro il 31.12.2020 (cfr. art. 216 comma 4-bis).
  • la reintroduzione della possibilità per l’operatore economico, in caso di partecipazione ad un appalto avente ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori, di indicare, in fase di gara, il progettista incaricato dello svolgimento dei relativi servizi (cfr. art. 59 comma 1 bis del D.lgs. n. 50/2016).
  • la modalità di corresponsione diretta da parte della stazione appaltante nei confronti del progettista incaricato della quota di compenso corrispondente agli oneri di progettazione (cfr. art. 59, comma 1 ter, del D.lgs. n. 50/2016).

Il D.lgs. n. 50/2016, inizialmente, aveva limitato infatti (limite successivamente mitigato) il ricorso da parte dell’amministrazione aggiudicatrice al c.d. appalto integrato, eliminando, peraltro, quanto precedentemente indicato dall’art. 53, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 163/06 in relazione alla possibilità di “avvalersi” di progettisti qualificati nonché di indicare le modalità per la corresponsione diretta al progettista del proprio compenso.

Nonostante tale lacuna normativa, nel periodo compreso tra l’entrata in vigore nel Nuovo Codice sino ad oggi, in caso di “appalto integrato”, le stazioni appaltanti hanno comunque consentito, di fatto, agli operatori economici di indicare il progettista ovvero raggrupparlo; pertanto, il d.l. in argomento ha provveduto a disciplinare nuovamente quanto già normato dal Codice De Lise con la differenza che, finalmente, quanto al compenso del progettista, questo verrà pagato direttamente dalla stazione appaltante. Tale novità risponde alle tante richieste formulate dai professionisti del settore e dalle associazioni di categoria, tutelando il professionista incaricato della progettazione – così come è avvenuto per il subappaltatore – il quale non dovrà, in certi casi, elemosinare il proprio compenso ad imprese talvolta incuranti del lavoro propedeutico svolto dal progettista al quale, nella migliore ipotesi, viene pagato il proprio compenso solo al termine dei lavori.

Ulteriori interventi di modifica al Codice di interesse per il settore dei servizi inerenti l’architettura e l’ingegneria riguardano:

  • l’introduzione dell’anticipazione contrattuale (cfr. art. 35, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016) sino ad oggi prevista per i soli lavori di realizzazione;
  • nella fase di progettazione, la reintroduzione dell’incentivo del 2% per i tecnici delle amministrazioni (cfr. art. 113 del D.lgs. n. 50/2016);
  • una deroga al divieto previsto sub art. 27, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono risultare affidatari delle concessioni di lavori pubblici purché il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.

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