La campionatura consente all’Amministrazione di considerare e vagliare l’idoneità tecnica del prodotto offerto ma non coincide con l’offerta tecnica e, in quanto tale, non necessita di essere acquisita in seduta pubblica
CAMPIONATURA – OFFERTA TECNICA – DISTINZIONE
La sentenza in rassegna si è occupata, tra le altre questioni, della campionatura dei prodotti oggetto di fornitura, precisandone natura e funzione.
In particolare, il Consiglio di Stato, richiamando l’orientamento già espresso in altre analoghe vicende, ha evidenziato la netta distinzione sussistente tra il contenuto dell’offerta tecnica e la campionatura, che si limita a rappresentare il prodotto offerto, al fine di consentirne l’esame e la verifica di idoneità da parte della Stazione appaltante.
Al riguardo, la giurisprudenza formatasi sul punto, ha avuto modo di chiarire che “il campione non è un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell’offerta tecnica, che consente all’Amministrazione di considerare e vagliare l’idoneità tecnica del prodotto offerto: non è sua parte integrante, per quanto sia oggetto di un’apposita valutazione da parte della Commissione giudicatrice, perché la sua funzione è quella, chiaramente stabilita dall’art. 42, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 163 del 2006, di fornire la “dimostrazione delle capacità tecniche dei contraenti”, per gli appalti di forniture, attraverso la “produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire” (cfr. Sez. V, n. 371 del 30 gennaio 2017)
Ad avviso della giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata anche dalla sentenza in commento è dunque netta la “la distinzione, funzionale ancor prima che strutturale, tra la documentazione tecnica e la campionatura, sicché non può ritenersi corretto affermare che la campionatura sia parte integrante dell’offerta tecnica e, in quanto tale, debba essere aperta in seduta pubblica. Se essa ha infatti una funzione meramente esemplificativa delle caratteristiche dell’offerta, mirando a dimostrare le capacità tecniche della concorrente, e può, addirittura, essere integrata nel corso della gara, finché non sia oggetto di valutazione da parte della Commissione, non vi è alcuna esigenza di par condicio tra i concorrenti né alcun interesse pubblico alla imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa che ne giustifichi l’apertura in seduta pubblica, con il ricorso ad operazioni materiali di apertura, aventi ad oggetto molti e ingombranti campioni, lunghe, complesse e finanche inutili, una volta che i campioni possano essere cambiati dalla concorrente, anche successivamente, per dimostrare la bontà della propria offerta tecnica, che è e resta nella sua essenza documentale, […], il parametro principale e imprescindibile al quale la stazione appaltante deve fare riferimento, pur essendo condizione necessaria, ma non sufficiente, nella gara in questione, per la congiunta necessità di depositare anche la campionatura” (cfr. Cons. Stato Sez. III, n. 4190 del 8 settembre 2015).
Nel caso di specie, la ricorrente ha lamentato che, diversamente da quanto rilevato dal giudice di prime cure, la campionatura, costituendo elemento essenziale dell’offerta, avrebbe dovuto essere acquisita in seduta pubblica.
Il Consiglio di Stato, sulla base dei principi sopra espressi, ha ritenuto di non accogliere tale censura rilevando che la campionatura, pur restando strettamente connessa all’offerta tecnica e funzionale alla sua migliore valutazione qualitativa, non integra una componente essenziale ed intrinseca di quest’ultima, con la conseguenza che non è necessaria la sua acquisizione in seduta pubblica.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento