Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 1412 del 28 febbraio 2019
La Sezione V del Consiglio di Stato è stata chiamata a decidere in merito alla necessità di allegare all’offerta la relazione geologica in caso di c.d. appalto integrato.
Nel caso di specie, in particolare, la parte appellante, partecipante ad una gara per un cd. appalto integrato (ovvero un appalto avente a oggetto la predisposizione del progetto esecutivo, che comprende la relazione geologica, e la conseguente realizzazione dei lavori), aveva dedotto che l’aggiudicataria non aveva – in sede di offerta e relative dichiarazioni – indicato un geologo; al contrario il progetto esecutivo avrebbe dovuto essere sempre corredato della relazione geologica sicché – anche a prescindere da uno specifico obbligo risultante dal bando – il concorrente avrebbe dovuto indicare un geologo tra i soggetti incaricati della progettazione.
La motivazione dedotta a base dell’atto d’appello non è stata ritenuta condivisibile sulla scorta della più recente giurisprudenza della stessa Sezione la quale, superando il precedente contrario orientamento interpretativo, ha affermato invece che i concorrenti ad una procedura di appalto integrato di progettazione e lavori devono allegare al progetto esecutivo presentato in sede di gara la relazione geologica solo se contenente integrazioni o modifiche alla corrispondente relazione facente parte del progetto definitivo posto a base di gara.
Solo in tal caso, l’esclusione conseguente alla mancata allegazione della relazione specialistica è determinata dalla carenza di un elemento essenziale dell’offerta (cfr. Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2018, n. 65; Cons. St., sez. V, 28 agosto 2017, n. 4080; Cons. St., sez. V, 28 ottobre 2016, n. 4553; Cons. St. sez. V, 17 febbraio 2016, n. 630).
In base quindi a quanto specificato dal Supremo Collegio, l’obbligo di indicare un geologo tra i progettisti in sede di gara e di corredare l’offerta tecnica con la relazione geologica dipende dalla natura delle prestazioni affidate all’appaltatore, laddove cioè queste implichino una modificazione sostanziale delle previsioni progettuali formulate dalla stazione appaltante ed in tal caso l’esclusione conseguente alla mancata allegazione della relazione specialistica è determinata dalla carenza di un elemento essenziale dell’offerta (non dalla mera carenza formale della relazione).
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