In caso di avvalimento infragruppo in consorzio stabile della certificazione di qualità, l’onere di specificazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria deve ritenersi attenuato

Avvalimento – Certificazione di qualità – Consorzio stabile – Onere specificazione risorse

Gaetano Zurlo 25 Marzo 2019
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Nell’ipotesi di avvalimento della certificazione di qualità tra il consorzio e una sua consorziata, non è necessario specificare nel relativo contratto a quali attrezzature, mezzi o personale il prestito del requisito si riferisca in quanto il consorzio già può contare sui mezzi, le attrezzature e il personale della consorziata, secondo quanto previsto nell’art. 47, comma 1 del d.lgs n. 50 del 2016

Avvalimento – Certificazione di qualita’ – Consorzio stabile  – Onere specificazione risorse

Con la pronuncia in esame, il Consiglio di Stato ha affrontato il tema dell’avvalimento della certificazione di qualità nell’ambito di un consorzio stabile.

In primo luogo, i giudici di Palazzo Spada, in linea con l’orientamento già espresso in altre decisioni, hanno confermato che la certificazione di qualità può formare oggetto di avvalimento a condizione che, nel relativo contratto, l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata e specifichi tutti i fattori della produzione e tutte le risorse che le hanno consentito di conseguire l’attribuzione del requisito di qualità.

Posta questa premessa di carattere generale, il Supremo Consesso Amministrativo ha quindi provveduto a verificare come siffatto onere di specificazione contrattuale venga soddisfatto nella peculiare ipotesi in cui il contratto di avvalimento relativo alla certificazione di qualità sia stipulato tra un consorzio ed una sua consorziata.

A tal fine, l’indagine dei giudici ha preso le mosse dalla norma contenuta nell’art. 47, comma 1 del d.lgs n. 50 del 2016 la quale, a proposito dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), stabilisce che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento “devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”.

Tale norma, secondo quanto affermato nella sentenza in commento, consente quindi di computare cumulativamente in capo al consorzio i requisiti di idoneità tecnica “relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo” posseduti dalle singole imprese consorziate e risponde all’esigenza di rendere comuni al consorzio “tutti gli elementi gestionali delle consorziate, proprio in ragione del patto consortile e del relativo modulo organizzativo e gestionale, che consente l’interscambio di tutti gli elementi oggettivi aziendali, quindi dell’azienda nel suo complesso”.

Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, si è dunque affermato che l’art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 deve essere interpretato nel senso che il consorzio possa avvalersi ex lege di quella stessa organizzazione aziendale che ha consentito all’impresa consorziata di conseguire la certificazione di qualità.

Al contempo, il Consiglio di Stato ha altresì evidenziato che tale disposizione non consente di mettere automaticamente in comune i requisiti soggettivi di qualificazione tra il consorzio e la consorziata, rendendosi a tal fine comunque necessario il ricorso all’istituto dell’avvalimento.

In ragione di quanto previsto dal citato art. 47, comma 1 del d.lgs 50/2016 sul cumulo delle risorse materiali e personali tra consorzio e sua consorziata, tuttavia, ad avviso dei giudici, l’onere di specificazione posto dall’art. 89, comma 1 del d.lgs 50/2016 deve ritenersi attenuato, potendo legittimamente prescindersi nel contratto di avvalimento dalla specifica indicazione dei fattori di produzione messi a disposizione dall’impresa ausiliaria.

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato, confermando la pronuncia del giudice di prime cure, ha quindi rigettato l’appello del concorrente classificatosi secondo in graduatoria, rilevando, tra l’altro, che il contratto di avvalimento tra il consorzio aggiudicatario e la propria consorziata, avente ad oggetto la certificazione del sistema di gestione ambientale (UNI EN ISO 14000), non poteva risolversi in un mero ed illegittimo prestito cartolare come asserito dall’appellante, potendo invece il consorzio contare per legge sui fattori della produzione della consorziata.

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