Uno dei servizi di cui necessitano le amministrazioni pubbliche è il Servizio di Tesoreria
Il Tesoriere è un agente contabile esterno tenuto a rendere il conto giudiziale inerente alla propria gestione.
La scelta del Tesoriere deve essere effettuata con una procedura concorrenziale.
Nel rispetto, pertanto, di regole di trasparenza ed imparzialità.Il d.lgs. 267/2000 all’art. 208 dispone:
“Gli enti locali hanno un Servizio di Tesoreria che può essere affidato:
a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l’atti-vità di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del Servizio di Tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
c) altri soggetti abilitati per legge”.
Naturalmente il Tesoriere deve essere scelto mediante procedura concorrenziale.
Più nello specifico, per gli enti locali, le disposizioni concernenti il Servizio di Tesoreria sono contenute titolo V “Tesoreria” della parte II “L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali” del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Il capo I del titolo V del d.lgs. citato enuncia le disposizioni generali sul Servizio di Tesoreria; il capo II regolamenta la riscossione delle entrate; il capo III il pagamento delle spese; il capo IV le “altre attività” del Tesoriere e il capo V le verifiche di cassa e gli obblighi di rendicontazione.
Il Tesoriere di una pubblica amministrazione provvede pertanto agli incassi e ai pagamenti relativi alla gestione del bilancio e, con l’avvento della Tesoreria unica, tale soggetto espleta anche le funzioni di banchiere degli enti tenuti a depositare le loro disponibilità su conti di tesoreria.
Quindi, sintetizzando ulteriormente, si può affermare che il Tesoriere provvede:
– al pagamento delle spese;
– alla riscossione delle entrate;
– alla custodia di titoli e valori;
– ad espletare tutti gli adempimenti stabiliti dalla normativa nazionale e dai regolamenti approvati dalle singole amministrazioni pubbliche.
La legge n. 720/1984 ha introdotto il regime di Tesoreria unica, da applicare anche agli enti locali (allegata alla citata legge vi è una tabella che elenca le amministrazioni assoggettate al regime di Tesoreria unica).
In conseguenza di ciò, il Tesoriere deve effettuare le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall’amministrazione a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato.
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