Che la concorrenza funga da sprone al principio di legalità dell’azione amministrativa non è un dato nuovo, né di esclusiva matrice europeista
di Raffaella Marini
L’ordinamento italiano, infatti, ne conosce il vigore da quasi un centennio grazie all’avvento dell’art. 3 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, il quale stabilisce l’obbligo di gara per ogni contratto della P.A. da cui derivi un’entrata o una spesa.
L’eccezione all’evidenza pubblica, precisa la norma, è ammissibile soltanto nelle ipotesi – del tutto rare – in cui si possa far ricorso alla trattativa privata (…).
Essa rappresenta una deroga ammissibile solo ove adeguatamente corredata di motivazione, cioè di spiegate e particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto.
E’ così che nell’ordinamento italiano viene ad esprimersi un principio fondamentale che per sempre caratterizzò o avrebbe dovuto caratterizzare, l’attività contrattuale della pubblica amministrazione.
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