Appalti sotto-soglia e interesse transfrontaliero

Corte giust. comm. ue, sez. IX, sentenza 14 febbraio 2019, C-710/17

25 Febbraio 2019
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La CGUE ribadisce l’irricevibilità del rinvio pregiudiziale qualora, per gli appalti sotto soglia, manchi la dimostrazione dell’interesse transfrontaliero certo.

La Corte di giustizia UE dichiara irricevibile un rinvio pregiudiziale (concernente l’ammissibilità dell’avvalimento da parte del progettista incaricato nei contratti pubblici di lavori) ricordando che, affinché una controversia in materia di appalti c.d. sotto soglia possa risultare rilevante per il diritto europeo, è necessaria la dimostrazione del c.d. interesse transfrontaliero certo.

Documenti collegati

Corte di Giustizia Europea sez. IX 14/2/2019, C-710/17
Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici di lavori – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 48, paragrafo 3 –Valutazione e verifica delle capacità tecniche degli operatori economici – Disposizione nazionale chenon può essere considerata una trasposizione della direttiva 2004/18 – Mancanza di un rinvio diretto ed incondizionato al diritto dell’Unione – Mancanza di una domanda fondata sull’esistenza di un interesse transfrontaliero certo – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

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