La procedura di regolarizzazione postuma mediante pagamento o impegno a pagare i contributi omessi è idonea a sanare la partecipazione alla gara o è irrilevante a tale fine?
Breve commento a sentenza 11 febbraio 2019, n. 32 del TRGA di Trento
Documento Unico di Regolarità Contributiva è uno strumento “eclettico” che offre informazioni utili per una pluralità di scopi.
Nel campo dell’edilizia privata, ad esempio, il DURC rileva – in connessione con il tema della sicurezza sui cantieri al fine di consentire la verifica verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie dei lavori edili, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi – in quanto costituisce obbligo a carico del committente/responsabile dei lavori chiedere il certificato di regolarità contributiva (già previsto dalla lettera “b bis” del comma 8 dell’articolo 3 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 inserito dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ed ora presente all’articolo 90, comma 9, lettera “c” del D.Lgs. 81/2008), la cui inosservanza, peraltro, comporta sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo edilizio.
Oppure si pensi, nel settore commerciale, all’esercizio di attività su aree pubbliche in forma ambulante: il comma 2-bis dell’articolo 28 del D.Lgs. 114/98 (inserito dal DL 1 luglio 2009, n. 78) stabilisce, infatti, che le regioni possono possono stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività in questione sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del DURC e possono stabilire le modalità attraverso le quali i comuni possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione.
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