Le recentissime modifiche all’articolo 80 del codice degli appalti

Il Decreto Semplificazioni contiene in materia di appalti pubblici una norma che modifica una parte della disciplina sui requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici

Giulio Delfino 13 Febbraio 2019
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Il DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 detto anche “Decreto Semplificazioni” contiene in materia di appalti pubblici una norma che modifica una parte della disciplina sui requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici.

In particolare l’articolo 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 prevede ora l’esclusione dell’impresa quando:

lettera c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità

 lettera c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione

 lettera c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa

In precedenza l’articolo 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 aveva un’unica lettera c) che testualmente prevedeva l’esclusione del concorrente quando:

la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si sia reso colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione

Premesso che la modifica operata non cambia radicalmente la previgente impostazione ma se mai ne specifica l’indirizzo, in concreto vengono rimossi i casi esemplificativi di gravi illeciti professionali e spostati ad autonome e diverse cause di esclusione dalla procedura.

Tale scelta può essere stata determinata almeno in parte dai problemi applicativi che avevano creato i casi di gravi illeciti elencati, tanto che il Consiglio di Stato aveva affrontato la tematica con sentenza n. 1299 del 2 marzo 2018, con la quale aveva affermato che l’elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nella lettera c) del comma 5 dell’art. 80 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) è meramente esemplificativa e non comporta una preclusione automatica della valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante.

Le vere modifiche sono però due:

  • La norma nell’attuale impianto non precisa più quali possano essere le ipotesi di gravi illeciti professionali idonei a mettere in dubbio l’integrità o affidabilità dell’operatore, causandone l’esclusione, determinando una maggiore indeterminatezza della categoria del “grave illecito professionale”. Di più, le precedenti ipotesi esemplificative (lettere c-bis e c-ter), essendo diventate distinte fattispecie e pertanto ulteriori ed autonomi motivi di esclusione, non possono più rientrare nei casi di gravi illeciti professionali di cui alla lettera c) del comma 5.
  • Affinché le carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata siano causa di esclusione non è più necessaria una sentenza o una mancata contestazione in giudizio anche se viene introdotto per la stazione appaltante l’obbligo di motivare l’esclusione anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.
ARTICOLO 80 COMMA 5 Prima del Decreto Legge 135/2018 Dopo il Decreto Legge 135/2018
Lettera c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si sia reso colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità
Lettera c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione
Lettera c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa

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