Non di rado, nella prassi, le imprese si trovano nella situazione oggettiva di dover sostituire un subappaltatore indicato in fase di offerta nella c.d “terna” ex art. 105 comma 6 D.lgs 50/2016
a cura dell’Avv. Guglielmo Carrozzo
I motivi possono essere molteplici: impossibilità dei subappaltatori indicati a far fede all’impegno assunto in fase di offerta (il che significa delle volte anche mesi di distanza dalla presentazione dell’offerta), maggiore appetibilità del mercato per motivi di risparmio economico.
Tuttavia, il dilemma che affligge sia le stazioni appaltanti che le imprese concorrenti è sempre il medesimo: ”È ammissibile la sostituzione di un subappaltatore indicato nella terna di gara?”
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento