Sulla possibilità di operare aggiustamenti delle singole voci dell’offerta economica in sede di verifica dell’anomalia e sui limiti di sindacabilità del giudizio di anomalia dell’offerta da parte del GA

Sentenza del Consiglio di Stato, 8 gennaio 2019, n. 171

Gaetano Zurlo 21 Gennaio 2019
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In sede di verifica dell’anomalia, le giustificazioni sono modificabili, sempre che resti ferma l’entità dell’offerta economica originaria, in ossequio alla regola di immodificabilità dell’offerta. Il sindacato del giudice amministrativo sul giudizio di anomalia dell’offerta operato dall’Amministrazione è limitato solo al caso in cui le valutazioni della stessa siano inficiate da macroscopiche illegittimità

Consiglio di Stato, 8 gennaio 2019, n. 171

 VERIFICA ANOMALIA DELL’OFFERTA – MODIFICA GIUSTIFICATIVI – LIMITI – SINDACATO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Le questioni esaminate dal Consiglio di Stato con la pronuncia in commento concernono, da un lato, i limiti entro i quali un operatore economico possa modificare, in sede di chiarimenti sulla verifica dell’anomalia, talune voci dell’offerta originariamente presentata e, dall’altro, i limiti di sindacabilità del giudizio di anomalia dell’offerta da parte del giudice amministrativo.

Con riferimento al primo profilo, il giudice di appello, ha ribadito il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in sede di verifica dell’anomalia, sono modificabili le giustificazioni, ed in particolare sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime (fornendo giustificazioni basate su dati, di fatto o normativi, sopravvenuti; correggendo precedenti errori di calcolo; attuando compensazioni tra sottostime e sovrastime), sempre che resti ferma l’entità dell’offerta economica, in ossequio alla regola di immodificabilità dell’offerta (cfr., tra le tante, Cons. Stato, V, 10 ottobre 2017, n. 4680).

Nel caso in cui, infatti, l’offerta economica sia variata nel suo importo finale all’esito del procedimento di verifica dell’anomalia, secondo tale principio, essa va esclusa, in quanto ottenuta modificando l’offerta formulata ab initio, anche se, a seguito delle giustificazioni, continui ad essere complessivamente inferiore all’offerta economica della seconda classificata.

Corollario di tale principio, secondo i giudici di Palazzo Spada, è quello per il quale “le “spiegazioni” di cui all’art. 97 del codice dei contratti pubblici vanno fornite dall’aggiudicataria su richiesta della stazione appaltante e vanno da quest’ultima valutate, ai sensi della stessa disposizione, non potendosi ammettere giustificazioni ulteriori e diverse formulate per la prima volta in giudizio, in quanto finirebbero per spostare la valutazione di anomalia in una sede non propria”.

In relazione ai limiti del sindacato giurisdizionale sul giudizio di anomalia dell’offerta, il Consiglio di Stato ha poi rilevato come quest’ultimo sia connotato da ampi margini di discrezionalità e costituisca espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, di esclusiva pertinenza dell’Amministrazione, esulando dalla competenza del giudice amministrativo, il cui sindacato è limitato solo al caso in cui le valutazioni della pubblica amministrazione siano inficiate da macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione o errori di fatto che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta.

In ossequio a suesposti principi, il Consiglio di Stato, nel caso sottoposto al suo esame, ha quindi rigettato l’appello dell’originario aggiudicatario dell’appalto rilevando come le conclusioni raggiunte dal seggio di gara, mediante recepimento delle giustificazioni formulate dal concorrente in sede di gara, fossero manifestamente irragionevoli. I giudici hanno fatto peraltro rilevare come le suddette giustificazioni erano apparse diverse l’una dall’altra (a seconda dei rilievi sollevati dalla commissione), ma soprattutto esse erano state totalmente – e inammissibilmente – rielaborate dall’originario aggiudicatario in sede processuale “applicando alle voci di costo i valori tabellari riferiti ad un livello del personale AAS diverso da quello considerato dall’aggiudicataria, in ragione della non corrispondenza dell’offerta alle prescrizioni del capitolato”.

Nel confermare la sentenza del giudice di primo grado, il Consiglio di Stato ha altresì rilevato come il sindacato richiesto e compiuto da detto giudice non era entrato nel merito della discrezionalità tecnica riservata all’Amministrazione ma si era invece “limitato a constatare l’illegittimità del giudizio positivo -all’esito delle giustificazioni offerte dall’aggiudicataria, perché non conformi alle previsioni della legge di gara e perché oggettivamente fondate su premesse fattuali errate (quali il livello di riferimento del personale da adibire al servizio di portierato ed il livello di riferimento del personale da adibire al servizio di vigilanza armata in relazione al quale effettuare il calcolo del costo del personale GPG)- essendo irragionevoli le conclusioni raggiunte dal seggio di gara, mediante recepimento delle dette giustificazioni”.

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