Il testo del Decreto semplificazioni in Gazzetta Ufficiale

DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 – L’art.5 apporta modifiche all’articolo 80, comma 5 del Codice degli appalti

17 Dicembre 2018
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DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (18G00163)

(GU n.290 del 14-12-2018)

Vigente al: 15-12-2018

 

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
di semplificazione in materia  di  impresa  e  lavoro,  per  superare
situazioni di grave  difficolta'  nelle  dinamiche  dei  rapporti  di
mercato e con la pubblica amministrazione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
disposizioni indifferibili con impatto rilevante per  il  superamento
di  criticita'  riscontrate   nella   realta'   sociale,   quali   il
sovraffollamento delle strutture carcerarie, la carenza di medici  di
medicina generale e di dirigenti scolastici; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
adottare misure per imprimere ulteriore slancio alla  modernizzazione
dell'azione  pubblica  e  alla  informatizzazione  dei  rapporti  fra
cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 dicembre 2018; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle
politiche sociali, dell'economia e delle  finanze,  della  giustizia,
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  della  salute,   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per la pubblica  amministrazione  e
per gli affari europei; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici 
                   delle pubbliche amministrazioni 
 
  1. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' istituita, con una dotazione finanziaria iniziale di
euro 50.000.000, a valere sulle disponibilita'  del  medesimo  Fondo,
una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a  condizioni
di mercato, in favore delle piccole e medie imprese (PMI)  che,  sono
in difficolta' nella restituzione delle rate  di  finanziamenti  gia'
contratti con banche e intermediari finanziari  e  sono  titolari  di
crediti  nei  confronti  delle  pubbliche  Amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  certificati  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma   3-bis,   del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  2. La garanzia  della  sezione  speciale  di  cui  al  comma  1  e'
rilasciata su finanziamenti gia' concessi alla  PMI  beneficiaria  da
una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo di  cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,
non gia' coperti da garanzia pubblica ed anche assistiti  da  ipoteca
sugli  immobili  aziendali,  classificati  dalla   stessa   banca   o
intermediario finanziario come «inadempienze probabili» alla data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  come  risultante  dalla
Centrale dei rischi della Banca d'Italia. 
  3. La garanzia della sezione speciale copre, nella misura  indicata
dal decreto di cui al comma 7,  comunque  non  superiore  all'80  per
cento e fino a un importo massimo garantito  di  euro  2.500.000,  il
minore tra: 
    a) l'importo del finanziamento, di cui al comma 2, non rimborsato
dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta  di
garanzia,  maggiorato  degli  interessi,  contrattuali  e  di   mora,
maturati sino alla predetta data e 
    b)  l'ammontare  dei  crediti  certificati  vantati   dalla   PMI
beneficiaria verso  la  pubblica  amministrazione,  risultanti  dalla
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.
64. 
  4.  La  garanzia  della  sezione  speciale  e'   subordinata   alla
sottoscrizione tra la banca o l'intermediario finanziario  e  la  PMI
beneficiaria di un piano, di durata massima non superiore a 20  anni,
per il rientro del finanziamento, di  cui  al  comma  2,  oggetto  di
garanzia. 
  5. La garanzia della sezione speciale  puo'  essere  escussa  dalla
banca o intermediario finanziario solo in caso di  mancato  rispetto,
da parte della PMI beneficiaria, degli impegni previsti nel piano  di
rientro del debito di cui al comma 4. La garanzia  comporta  in  ogni
caso un  rimborso  non  superiore  all'80  per  cento  della  perdita
registrata  dalla  banca  o  dall'intermediario.  La  garanzia  della
sezione speciale cessa, in ogni caso, la sua efficacia con l'avvenuto
pagamento da parte della pubblica amministrazione dei crediti di  cui
alla lettera b) del comma 3. 
  6. La garanzia della sezione speciale  e'  concessa  a  fronte  del
versamento  alla  medesima  sezione,   da   parte   della   banca   o
intermediario, di un premio in linea con  i  valori  di  mercato.  Il
predetto premio di garanzia puo' essere  posto  a  carico  della  PMI
beneficiaria in misura non superiore a un  quarto  del  suo  importo,
restando a carico della banca o intermediario la parte rimanente. 
  7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti, anche in deroga alle vigenti condizioni di  ammissibilita'
e disposizioni di carattere generale del Fondo  di  garanzia  per  le
piccole e medie imprese, le modalita', la misura, le condizioni  e  i
limiti per la concessione, escussione e liquidazione  della  garanzia
della sezione speciale, nonche' i casi di  revoca  della  stessa.  Lo
stesso decreto fissa le percentuali di accantonamento a valere  sulle
risorse della sezione speciale e i parametri per definire  il  premio
in linea con i valori di mercato della garanzia. 
  8. L'efficacia delle disposizioni di cui ai  commi  da  1  a  7  e'
condizionata alla preventiva notificazione alla Commissione  europea,
ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. 
                               Art. 2 
 
 
             Disciplina del termine per la restituzione 
         del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, 
               del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 
 
  1. Il finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50,  comma
1,  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' rimborsato entro
trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi
aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo  50,  comma  2,
del decreto-legge n. 50 del 2017  e,  in  ogni  caso,  non  oltre  il
termine del 30 giugno 2019. 
  2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, il terzo periodo e' abrogato. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  900  milioni
di euro nel 2018 in termini di solo fabbisogno, si provvede  mediante
versamento per un corrispondente importo, da effettuare entro  il  31
dicembre 2018, delle somme gestite presso il sistema  bancario  dalla
Cassa servizi energetici e ambientali a favore del conto corrente  di
tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del  decreto-legge
9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
agosto 2016, n. 151. La giacenza, da mantenere depositata a fine anno
sul  conto  corrente  di  tesoreria  di  cui  al  primo  periodo,  e'
restituita nel corso del 2019. 
                               Art. 3 
 
 
      Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro 
 
  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, l'articolo  15
e' abrogato. 
                               Art. 4 
 
 
         Modifiche al codice di procedura civile in materia 
     di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori 
                   della pubblica amministrazione 
 
  1. All'articolo 495 del codice di procedura civile  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo comma, le parole «non inferiore a un  quinto»  sono
sostituite dalle seguenti: «non inferiore a un sesto»; 
    b) al quarto comma, le parole «di trentasei mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «di quarantotto mesi»; 
    c) al quinto  comma,  le  parole  «oltre  quindici  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «oltre trenta giorni». 
  2. Al terzo comma dell'articolo 560 del codice di procedura  civile
sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «Tuttavia,  quando  il
debitore all'udienza di cui  all'articolo  569  documenta  di  essere
titolare  di  crediti  nei  confronti  di  pubbliche  amministrazioni
certificati  e  risultanti  dalla  piattaforma  elettronica  per   la
gestione  telematica  del  rilascio  delle  certificazioni,  per   un
ammontare  complessivo  pari  o  superiore  all'importo  dei  crediti
vantati dal creditore procedente  e  dai  creditori  intervenuti,  il
giudice dell'esecuzione, con il  decreto  di  cui  all'articolo  586,
dispone il rilascio dell'immobile pignorato per una data compresa tra
il sessantesimo  e  novantesimo  giorno  successivo  a  quello  della
pronuncia del medesimo decreto. Della sussistenza delle condizioni di
cui  al  terzo  periodo  e'  fatta  menzione   nell'avviso   di   cui
all'articolo 570.». 
  3. Al primo comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Salvo  quanto  disposto
dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza,
il creditore pignorante e  i  creditori  gia'  intervenuti  ai  sensi
dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente  dal
creditore e previamente notificato al debitore esecutato,  nel  quale
e' indicato l'ammontare del  residuo  credito  per  cui  si  procede,
comprensivo degli interessi maturati,  del  criterio  di  calcolo  di
quelli  in  corso  di  maturazione  e  delle  spese  sostenute   fino
all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della  somma
di  cui  al  primo  comma  dell'articolo  495,   il   credito   resta
definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o
di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e  delle
spese successive.». 
  4. Le disposizioni introdotte  con  il  presente  articolo  non  si
applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
                               Art. 5 
 
 
                 Norme in materia di semplificazione 
       e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici 
                      sotto soglia comunitaria 
 
  1. All'articolo 80, comma 5,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: 
    «c) la  stazione  appaltante  dimostri  con  mezzi  adeguati  che
l'operatore  economico  si  e'  reso  colpevole  di  gravi   illeciti
professionali,  tali  da  rendere  dubbia   la   sua   integrita'   o
affidabilita'; 
    c-bis)  l'operatore  economico  abbia  tentato   di   influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o  di
ottenere informazioni riservate a fini di  proprio  vantaggio  oppure
abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o  fuorvianti
suscettibili  di  influenzare  le   decisioni   sull'esclusione,   la
selezione o l'aggiudicazione, ovvero  abbia  omesso  le  informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 
    c-ter) l'operatore economico  abbia  dimostrato  significative  o
persistenti carenze nell'esecuzione di  un  precedente  contratto  di
appalto o di concessione che ne  hanno  causato  la  risoluzione  per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del  danno  o  altre
sanzioni comparabili; su  tali  circostanze  la  stazione  appaltante
motiva anche con riferimento al tempo trascorso  dalla  violazione  e
alla gravita' della stessa;». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure  i
cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono  pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o  avvisi,
alle procedure in cui, alla medesima  data,  non  sono  ancora  stati
inviati gli inviti a presentare le offerte. 
                               Art. 6 
 
 
             Disposizioni in merito alla tracciabilita' 
                dei dati ambientali inerenti rifiuti 
 
  1. Dal 1° gennaio 2019 e' soppresso il sistema di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo  188-ter  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e,  conseguentemente,  non
sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102,  e  all'articolo  7  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016,
n. 78. 
  2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le  seguenti
disposizioni: 
    a) gli articoli 16, 35,  36,  39  commi  1,  2,  2-bis,  2-ter  e
2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo  3  dicembre  2010,  n.
205; 
    b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5,  7,  8,  9,  9-bis,
secondo  periodo,  10,  11,  12-bis,  12-ter,  12-quater  e  13   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125; 
    c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102.  I
contributi relativi  all'anno  2018,  compresi  quelli  eventualmente
versati oltre la data del 31 dicembre  2018,  sono  riassegnati,  con
decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  all'apposito
capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. 
  3. Dal 1° gennaio 2019,  e  fino  alla  definizione  e  alla  piena
operativita' di  un  nuovo  sistema  di  tracciabilita'  dei  rifiuti
organizzato e gestito  direttamente  dal  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e  del  mare,  i  soggetti  di  cui  agli
articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n.  152  del  2006
garantiscono  la   tracciabilita'   dei   rifiuti   effettuando   gli
adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190  e  193  del  medesimo
decreto, nel testo previgente alle modifiche  apportate  dal  decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le  modalita'  di
cui all'articolo 194-bis, del decreto stesso; si applicano, altresi',
le disposizioni di cui all'articolo 258 del  decreto  legislativo  n.
152 del 2006, nel  testo  previgente  alle  modifiche  apportate  dal
decreto legislativo n. 205 del 2010. 
                               Art. 7 
 
 
         Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria 
 
  1. Al fine di far fronte all'emergenza determinata dal  progressivo
sovraffollamento delle strutture carcerarie e per consentire una piu'
celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso, ferme
le competenze assegnate  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti dalla normativa vigente in materia di edilizia  carceraria,
a decorrere dal 1° gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre  2020,  al
personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di  cui
all'articolo 35, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, oltre
alle attribuzioni di cui al  comma  2  del  predetto  articolo,  sono
assegnate le seguenti funzioni: 
    a) effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione  e
la  manutenzione,  anche  straordinaria,  degli   immobili   in   uso
governativo  all'amministrazione  penitenziaria,   nonche'   per   la
realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi  di
servizio per la polizia penitenziaria,  ovvero  per  l'aumento  della
capienza delle strutture esistenti; 
    b) gestione delle procedure di affidamento  degli  interventi  di
cui alla lettera a), delle procedure di formazione dei contratti e di
esecuzione degli stessi in  conformita'  alla  normativa  vigente  in
materia; 
    c) individuazione di immobili, nella disponibilita' dello Stato o
di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi  e  idonei
alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti  reali
sugli immobili in favore di terzi al fine della  loro  valorizzazione
per la realizzazione di strutture carcerarie. 
  2.  Nello  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1,  il
Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria   puo'   avvalersi,
mediante la  stipula  di  apposite  convenzioni,  del  personale  dei
competenti Uffici del Genio militare del Ministero della difesa. 
  3. Il programma dei lavori da eseguire in attuazione  del  presente
articolo, nonche' l'ordine di priorita' degli  stessi,  e'  approvato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, con decreto del Ministro della giustizia, adottato, d'intesa
col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  su  proposta  del
Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del
Dipartimento dell'amministrazione  penitenziaria,  nel  formulare  la
proposta di cui al  primo  periodo,  tiene  conto  dei  programmi  di
edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia
di  edilizia  penitenziaria  costituito  presso  il  Ministero  della
giustizia. 
  4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede  nel  limite  delle  risorse   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente destinate all'edilizia penitenziaria. 
                               Art. 8 
 
 
                        Piattaforme digitali 
 
  1. Ai  fini  dell'attuazione  degli  obiettivi  di  cui  all'Agenda
digitale italiana anche in coerenza  con  gli  obiettivi  dell'Agenda
digitale europea, la gestione della piattaforma di  cui  all'articolo
5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  nonche'  i
compiti,  relativi  a  tale  piattaforma,  svolti  dall'Agenzia   per
l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio  dei
ministri che a tal fine  si  avvale,  se  nominato,  del  Commissario
straordinario  di  cui  all'articolo  63,  comma   1,   del   decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 179. 
  2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1,  sulla
base degli obiettivi indicati con direttiva adottata  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri, e' costituita  una  societa'  per  azioni
interamente partecipata dallo Stato, ai  sensi  dell'articolo  9  del
decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  secondo  criteri  e
modalita' individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, utilizzando  ai  fini  della  sottoscrizione  del  capitale
sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie gia' assegnate
all'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze  della  piattaforma
di cui al  comma  1,  secondo  procedure  definite  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri. Nello statuto  della  societa'
sono previste modalita' di vigilanza, anche ai  fini  della  verifica
degli obiettivi di cui al  comma  1,  da  parte  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. 
  3. Al Presidente del Consiglio  dei  ministri  sono  attribuite  le
funzioni  di  indirizzo,  coordinamento  e  supporto  tecnico   delle
pubbliche amministrazioni,  anche  utilizzando  le  competenze  e  le
strutture della societa'  di  cui  al  comma  2,  per  assicurare  la
capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico  attraverso
la  piattaforma  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,   del   decreto
legislativo n. 82 del 2005, nonche' lo sviluppo  e  l'implementazione
del punto di  accesso  telematico  di  cui  all'articolo  64-bis  del
decreto legislativo n.  82  del  2005  e  della  piattaforma  di  cui
all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del  2005.
Le attivita' di sviluppo e implementazione sono realizzate nei limiti
delle risorse iscritte nel bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e destinate ai progetti e alle iniziative  per
l'attuazione dell'Agenda digitale. Alla compensazione  degli  effetti
finanziari  in  termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento   netto
derivanti dal primo periodo, pari a 5 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2019, 2020,  2021,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
dicembre 2008, n. 189. 
  4. All'articolo 65, comma 2, del decreto  legislativo  13  dicembre
2017, n. 217, le parole  «1°  gennaio  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2019». 
  5. All'articolo 65 del decreto legislativo  13  dicembre  2017,  n.
217, il comma 7 e' sostituito  dal  seguente:  «7.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia
digitale e il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  sono
adottate le misure necessarie a garantire la conformita' dei  servizi
di posta elettronica certificata di cui agli articoli  29  e  48  del
decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al regolamento  (UE)  n.
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio  2014,
in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per  le
transazioni  elettroniche  nel  mercato  interno  e  che  abroga   la
direttiva 1999/93/CE. A far data dall'entrata in vigore  del  decreto
di cui al primo periodo, l'articolo 48 del decreto legislativo n.  82
del 2005 e' abrogato.». 
                               Art. 9 
 
 
                   Disposizioni urgenti in materia 
            di formazione specifica in medicina generale 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente  carenza
dei  medici  di  medicina  generale,  nelle  more  di  una  revisione
complessiva del relativo sistema di formazione specifica  i  laureati
in  medicina  e  chirurgia  abilitati  all'esercizio   professionale,
iscritti al corso  di  formazione  specifica  in  medicina  generale,
possono partecipare all'assegnazione degli  incarichi  convenzionali,
rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro  assegnazione
e' in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in  possesso
del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi  titolo,
diritto all'inserimento nella  graduatoria  regionale,  in  forza  di
altra disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione  degli  incarichi
per l'emergenza sanitaria territoriale,  il  requisito  del  possesso
dell'attestato  d'idoneita'  all'esercizio  dell'emergenza  sanitaria
territoriale. Il mancato  conseguimento  del  diploma  di  formazione
specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di
rispettiva frequenza, comporta  la  cancellazione  dalla  graduatoria
regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, le  regioni  e  le  province
autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma  3,
del decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  368,  possono  prevedere
limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i
corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso  che  l'articolazione
oraria  e  l'organizzazione   delle   attivita'   assistenziali   non
pregiudichino la corretta partecipazione  alle  attivita'  didattiche
previste per il completamento del corso di  formazione  specifica  in
medicina generale. 
  3. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, in  sede  di  Accordo  collettivo  nazionale,  sono
individuati  i  criteri  di   priorita'   per   l'inserimento   nelle
graduatorie regionali dei medici  iscritti  al  corso  di  formazione
specifica in medicina generale di cui al comma 1, per  l'assegnazione
degli incarichi  convenzionali,  nonche'  le  relative  modalita'  di
remunerazione. Nelle more della definizione dei  criteri  di  cui  al
presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo  collettivo
nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori. 
  4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.  Le  amministrazioni  pubbliche  interessate
provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 10 
 
 
              Semplificazioni amministrative in materia 
        di istruzione scolastica, di universita', di ricerca 
 
  1. I candidati  ammessi  al  corso  conclusivo  del  corso-concorso
bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti  scolastici,  sono
dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di
ammissione al corso, nel  limite  dei  posti  annualmente  vacanti  e
disponibili, fatto salvo  il  regime  autorizzatorio  in  materia  di
assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge  27  dicembre
1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova e' disciplinato con  i
decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Il presente comma si applica anche al corso-concorso  bandito
per la copertura dei posti nelle scuole di lingua slovena o bilingue. 
  2. Le risorse stanziate negli anni 2018 e 2019 per il  semi-esonero
del  personale  frequentante  il   corso   di   formazione   previsto
dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  non
piu' necessarie a  tale  scopo,  confluiscono  nel  Fondo  «La  Buona
Scuola» per il  miglioramento  e  la  valorizzazione  dell'istruzione
scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge  13  luglio
2015, n. 107, nella misura di 8,26 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni  di  personale.
Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 11 
 
 
           Adeguamento dei fondi destinati al trattamento 
            economico accessorio del personale dipendente 
                   della pubblica amministrazione 
 
  1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse
derivanti  dalla  contrattazione   collettiva   nazionale   e   delle
assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2,  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: 
    a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata
in vigore  del  medesimo  decreto  n.  75  del  2017,  dai  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro,  a  valere  sulle   disponibilita'
finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il
personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; 
    b) alle risorse previste da specifiche disposizioni  normative  a
copertura degli oneri del trattamento  economico  accessorio  per  le
assunzioni effettuate, in deroga alle facolta' assunzionali  vigenti,
successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23. 
  2. Le disposizioni di  cui  al  comma  l  si  applicano  anche  con
riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per  quanto
riguarda il trattamento accessorio, le risorse  di  cui  all'articolo
20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017. 
                               Art. 12 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 14 dicembre 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Di Maio,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico  e  del  lavoro  e  delle
                                  politiche sociali 
 
                                  Tria,  Ministro   dell'economia   e
                                  delle finanze 
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                  Costa,  Ministro  dell'ambiente   e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare 
 
                                  Toninelli,      Ministro      delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Grillo, Ministro della salute 
 
                                  Bussetti, Ministro dell'istruzione,
                                  dell'universita' e della ricerca 
 
                                  Bongiorno, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione 
 
                                  Savona,  Ministro  per  gli  affari
                                  europei 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

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