Rotazione anche nei confronti di chi si è aggiudicato la gara “ordinaria” e l’esigenza di definire con norma l’ambito applicativo dell’alternanza tra affidatari
Commento alla sentenza del TAR Lazio, Latina, Sez. I, n. 578/2018.
Anche se il pregresso affidatario è divenuto tale per effetto di una procedura ad evidenza pubblica, nel successivo procedimento semplificato finalizzato ad aggiudicare una commessa uguale o riconducibile allo stesso settore, non può comunque pretendere di essere invitato ed il RUP è tenuto a far prevalere il principio di rotazione.
In questo senso si esprime la recente sentenza del TAR Lazio, Latina, Sez. I, n. 578/2018.
La posizione di vantaggio del pregresso affidatario
Le considerazioni espresse dal giudice si fondano sulla rilevanza (e sulla possibile “strumentalizzazione” a propri fini) della particolare posizione che il contraente assume nei confronti della pubblica amministrazione.
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