Nell’ambito dei 40mila euro il RUP non ha nessuna necessità di avviare una procedura negoziata (né di adottare particolari formalismi)

Riveste una certa rilevanza pratica, per i RUP, il recente decisum del TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, del 26 ottobre 2018 n. 1801 sulla (sostanziale) differenza tra la procedura informale finalizzata ad un affidamento diretto nell’ambito dei 40mila euro e la procedura negoziata (evidentemente formalizzata) con coinvolgimento necessario di più soggetti.

Stefano Usai 31 Ottobre 2018
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Riveste una certa rilevanza pratica, per i RUP, il recente decisum del TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, del 26 ottobre 2018 n. 1801 sulla (sostanziale) differenza tra la procedura informale finalizzata ad un affidamento diretto nell’ambito dei 40mila euro e la procedura negoziata (evidentemente formalizzata) con coinvolgimento necessario di più soggetti.

Il giudice, in particolare, sottolinea che l’ambito di azione amministrativa esperibile nei limiti dei 40mila euro, secondo il disegno del legislatore (con l’articolo 36, comma 2, lett. a)), risulta sostanziale libero (in senso tecnico e per quanto riguarda il formalismo) pur non totalmente rimesso alla discrezionalità del RUP.
Per importi pari o superiori, l’approccio istruttorio del RUP risulta non solo condizionato dai classici principi (applicabili evidentemente anche per affidamenti diretti di importo inferiori)  ma anche da più “precisi” riferimenti del procedimento amministrativo e quindi una maggiore formalizzazione degli atti tipici della procedure negoziata vera e proprio. Ovvero di una negoziazione tra diversi potenziali affidatari tra i quali far emergere, poi, l’offerta tecnicamente ed economicamente preferibile.

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