Molte stazioni appaltanti si stanno chiedendo se, dal 18 ottobre 2018, in relazione all’obbligo di effettuare procedure elettroniche ai sensi degli artt. 40 e 52 del Codice, sia ancora applicabile la “franchigia” per gli acquisiti infra 1.000 euro (i c.d. acquisti economali o minute spese), prevista dalle disposizioni introdotte dalla spending-review.
In disparte la possibilità di un differimento temporale della scadenza prevista dall’art. 40 del Codice, in ragione delle difficoltà già palesate da diverse stazioni appaltanti, probabilmente nell’annunciato imminente decreto-legge di modifica al Codice dei contratti pubblici, si pone nell’immediato la questione della sopravvivenza o meno della deroga prevista dall’art. 1, c.450, L.296/2006 e dall’art. 15, c.13, lett. d) L.135/2012 (per gli enti del SSN).
Come noto, l’art. 42, comma 2, del Codice stabilisce che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”.
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