Prima di analizzare le “zone d’ombra” della fattispecie delle convenzioni ex art. 56 del Codice del terzo settore (decreto legislativo 117/2017 come modificato dal decreto legislativo 105/2018) nel parere n. 2052/2018, in tema di affidamento dei servizi sociali, la commissione speciale del Consiglio di Stato, traccia una prima fondamentale distinzione evidenziando che:
– le procedure di affidamento dei servizi sociali contemplate nel codice del terzo settore (in particolare, accreditamento, co-progettazione e partenariato se assolutamente libere e non contingentate nella “partecipazione” con criteri selettivi) devono ritenersi estranee al codice dei contratti. La caratteristica su cui si deve fondare tale possibilità è che tali procedimenti, appunto, risultino privi di carattere selettivo, ovvero non tese all’affidamento del servizio, ovvero ancora ove il servizio sia prospetticamente svolto dall’affidatario in forma integralmente gratuita” o con al limite un rimborso spese vive ma non diretto, in qualunque forma, a remunerare il costo dei fattori produttivi utilizzati dall’impresa.
– le procedure di affidamento dei servizi sociali contemplate nel codice del terzo settore (in particolare, accreditamento, co-progettazione e partenariato se contingentate nella partecipazione per il tramite di criteri di selezione) sono, invece, soggette al codice dei contratti pubblici, al fine di tutelare la concorrenza anche fra enti del terzo settore.
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