Interdittiva antimafia: ai fini dell’emissione basta la presenza di un singolo dipendente “infiltrato” in posizione non apicale

Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, del 14 settembre 2018, n. 5410

Aldo Iannotti della Valle 25 Settembre 2018
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La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5410 del 14.9.2018, è intervenuta nuovamente in tema di informativa interdittiva antimafia, contribuendo ulteriormente a delineare i contorni dell’istituto dopo la recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 3/2018.

In breve, la pronuncia in commento ha ritenuto sufficiente la presenza anche di un singolo dipendente, che svolga all’interno della società una funzione non apicale, affinché possa essere ritenuto sussistente il condizionamento mafioso necessario ai fini dell’emissione dell’interdittiva.

L’interdittiva antimafia, come è noto, costituisce istituto tra i più discussi di questi anni, che continua a occupare un posto rilevante nel contenzioso amministrativo: ciò, naturalmente, non soltanto per la funzione di rimedio di carattere preventivo rispetto al fenomeno mafioso, ma anche per la gravità degli effetti che da essa derivano, che come è noto possono avere forti ripercussioni sulla vita economica dell’impresa colpita, anche in ottica occupazionale.

Il provvedimento di competenza prefettizia causa, infatti, un’incapacità temporanea a contrarre rapporti con la pubblica amministrazione e per le imprese, sempre più di frequente, costituisce l’anticamera del fallimento.

Si è spesso affermato che l’emissione di siffatto provvedimento discende da un’esigenza di tutela di valori di rango costituzionale, che necessitano di essere bilanciati con altrettanto rilevanti principi costituzionali.

Ciò è stato recentemente confermato dall’Adunanza Plenaria con la già citata sentenza n. 3/2018.

Tale pronuncia (commentata su questo sito) ha chiarito che l’istituto dell’interdittiva antimafia, considerati sia i molteplici interessi che coinvolge sia soprattutto la ratio che lo sorregge, deve bilanciare la tutela dell’ordine pubblico economico e della sicurezza pubblica con la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall’art. 41 Cost, oltre che con l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione riconosciuti dall’art. 97 Cost.

In sostanza, il provvedimento, che si pone in funzione di tutela anzitutto del principio di legalità, non può dimenticare i profili connessi alla libera concorrenza e al corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

La sentenza in commento sembra concentrarsi soprattutto sui presupposti necessari ai fini dell’emissione dell’interdittiva antimafia, da valutarsi secondo il criterio del “più probabile che non” e qui interpretati in modo particolarmente estensivo.

Più in particolare, la III Sezione, nel richiamare la propria precedente giurisprudenza secondo cui il rischio di inquinamento mafioso ai fini dell’emissione dell’interdittiva deve essere valutato secondo il citato criterio del “più probabile che non”, quindi sulla base degli elementi fattuali in quel momento esistenti, ha affermato che il condizionamento mafioso può anche derivare dalla presenza all’interno della società di soggetti che non svolgano ruoli apicali, ma siano o figurino come meri dipendenti, entrati a far parte dell’impresa senza alcun criterio selettivo e filtri preventivi.

Ha, inoltre, chiarito che il condizionamento mafioso si può desumere anche dalla presenza di un singolo dipendente “infiltrato”, del quale la mafia si serva per controllare o guidare dall’esterno l’impresa, nonché dall’assunzione o dalla presenza di dipendenti aventi precedenti legati alla criminalità organizzata, a nulla rilevando la circostanza che non emergano specifici riscontri sull’effettiva influenza di tali soggetti nelle scelte dell’impresa.

La III Sezione, nella pronuncia in esame, ha, tra l’altro, ritenuto irrilevanti due sentenze di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, successivamente sopravvenute, dovendo il giudizio sulla legittimità dell’interdittiva basarsi sulla sola considerazione degli elementi fattuali sussistenti al momento della sua emissione, facendo applicazione del criterio del “più probabile che non”.

In ogni caso, il Collegio ha chiarito che il giudice amministrativo non può sostituirsi alle valutazioni del Prefetto, dovendosi limitare ad esercitare un sindacato estrinseco sugli atti adottati e non potendo certo giudicare la legittimità dell’atto impugnato alla stregua di nuovi elementi successivamente sopravvenuti.

In definitiva, la sentenza in esame, pur tracciando un percorso tutto sommato lineare in punto di diritto, sembra trattare l’istituto soltanto da un angolo di visuale, senza prendere forse adeguatamente in considerazione le complesse problematiche sottesa alle interdittive antimafia nel loro complesso, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria.

Non mancheranno di certo nuove pronunce sul tema che contribuiranno ancora meglio a definire un istituto tanto controverso quanto ormai centrale sia dal punto di vista della repressione criminale, aspirando le interdittive a limitare il fenomeno mafioso alla radice, sia dal punto di vista dell’economia nazionale, per le evidenti ricadute sulla vita economica delle imprese in ottica anche occupazionale.

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