Il principio in questione sembra invece non valere per il provvedimento che determina gli ammessi e gli esclusi ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. che ha introdotto il c.d. rito superaccelerato.
In base al giudice abruzzese, infatti, che propende per un’interpretazione letterale della norma, l’altrui ammissione o la propria esclusione debbono essere impugnati entro trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione del provvedimento sul profilo di committente della stazione appaltante, a prescindere dalla circostanza che l’interessato abbia concretamente appreso i vizi esposti solo dopo aver esperito l’accesso agli atti.
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