L’affidamento diretto si sostanzia in una procedura “articolata” che esige sempre un attento presidio da parte del RUP

Stefano Usai 24 Luglio 2018
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Le recenti osservazioni dell’ANCI e dell’ANCE in tema di appalti (“Semplificare norme codice appalti osservazioni e proposte di Ance e Anci al governo nell’ottica di revisione del codice degli appalti”) risultano di particolare interesse e sottolineano il  disagio creato da un ordinamento giuridico degli appalti (quello attuale) praticamente smisurato e, altra ovvietà, eternamente in fieri.

Sono di particolare interesse – tra le altre, su cui si tornerà – le precisazioni per “migliorare” l’approccio tecnico/operativo del RUP nei confronti del procedimento semplificato (in ambito ultra e sotto soglia comunitaria, ambito riconducibile al micro sistema normativo dell’art. 36 e delle Linee guida ANAC n. 4).

Le autorevoli considerazioni devono però confrontarsi anche con quanto emerge dalla giurisprudenza (anche) recentissima che, forse, tende a ribadire l’esigenza di una maggiore specializzazione delle stazioni appaltanti e, quasi ce ne fosse bisogno, che la procedura semplificata, tale solo nel nome, è in realtà un procedimento articolato le cui fasi (anche quelle erroneamente identificate come informali) devono essere rispettate.

Non si deve ritenere, in definitiva, in alcun modo che i procedimenti “semplificati” siano procedimenti che possono essere gestiti discrezionalmente dal RUP.

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